Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 301, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Dall’inizio della pandemia di COVID-19, le misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, quali la quarantena, l’attuazione di politiche di lavoro a distanza, nonché restrizioni o divieti di spostamento e di viaggio, hanno reso impossibile o molto difficile per i membri del Comitato economico e sociale europeo («Comitato») e per i loro supplenti (denominati congiuntamente «beneficiari») viaggiare allo scopo di partecipare di persona alle riunioni.
(2)In considerazione di tali circostanze eccezionali e al fine di garantire che le attività del Comitato possano svolgersi in modo adeguato e sostenibile in ogni momento per assicurare la continuità istituzionale, è necessario derogare temporaneamente agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2013/471/UE del Consiglio (1) riguardo al pagamento delle indennità giornaliere e il rimborso delle spese di viaggio ai beneficiari. Tale deroga dovrebbe applicarsi solo per il periodo in cui persistono difficoltà di viaggio o restrizioni sanitarie alle riunioni in presenza dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione.
(3)Le spese amministrative effettivamente sostenute da un beneficiario che partecipa a una riunione a distanza per via elettronica sono inferiori all’importo dell’indennità giornaliera attualmente applicabile per la partecipazione alle riunioni in presenza, mentre il tempo trascorso da un beneficiario rimane lo stesso. Si rende pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’indennità giornaliera versata ai beneficiari che partecipano alle riunioni a distanza per via elettronica.
(4)Se del caso, il Comitato dovrebbe stabilire norme dettagliate relative alla concessione delle indennità giornaliere per la partecipazione a distanza. Tali norme dovrebbero individuare, in particolare, i casi in cui le difficoltà di viaggio legate alla COVID-19 o le relative misure restrittive compromettano la possibilità di organizzare le riunioni o parteciparvi di persona.
(5)Il Comitato dovrebbe presentare al Consiglio relazioni periodiche sull’applicazione della presente decisione in modo da consentire al Consiglio di valutarne l’impatto e determinare il persistere delle condizioni che giustificano la deroga. Sulla base di tali relazioni, il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione l’adozione di misure appropriate, specie nel quadro di una futura revisione generale della decisione 2013/471/UE, da intraprendersi prima della fine dell’attuale mandato del Comitato,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
In deroga agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2013/471/UE, qualora le misure restrittive connesse alla COVID-19 compromettano la possibilità di organizzare una riunione o assistervi di persona, i beneficiari che partecipano alla riunione a distanza per via elettronica hanno diritto soltanto a un’indennità giornaliera di 145 EUR.
Articolo 2
Il Comitato adotta disposizioni dettagliate che attuano l’articolo 1 entro il 2 settembre 2021.
Articolo 3
Entro il 2 gennaio 2022 e successivamente ogni sei mesi, il Comitato presenta al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione della presente decisione e, in particolare, sulla sua incidenza sul bilancio, nonché sul persistere di difficoltà di viaggio legate alla COVID-19 o di relative misure restrittive che compromettano la possibilità di organizzare riunioni o parteciparvi di persona.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
M. do C. ANTUNES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.230.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A230%3ATOC
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