La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all’articolo 9 definisce le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. L’articolo 36 di tale regolamento prevede inoltre il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o loro zone per quanto riguarda talune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
(2)Inoltre, l’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 prevede il mantenimento dello status attuale di indenne da malattia di Stati membri o loro zone o compartimenti per alcune malattie elencate che sono state approvate dalla Commissione in conformità, tra l’altro, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (2). L’articolo 84 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 (3) integra le norme in merito di cui al regolamento (UE) 2016/429 stabilendo misure transitorie per quanto riguarda alcuni status di indenne da malattia già riconosciuti. In particolare, tale disposizione prevede che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia riconosciuto prima della data di applicazione di tale regolamento delegato siano considerati come aventi lo status di indenne da malattia riconosciuto per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini se il loro status di indenne da brucellosi è stato concesso a norma della direttiva 64/432/CEE.
(3)La decisione 2003/467/CE (4) della Commissione, adottata a norma della direttiva 64/432/CEE, elencava tra l’altro gli Stati membri e le loro regioni ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (5) ha abrogato e sostituito la decisione 2003/467/CE. Tale regolamento di esecuzione dispone, tra l’altro, che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini siano elencati nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del medesimo regolamento. La Croazia è stata inserita nell’elenco della decisione 2003/467/CE come Stato membro avente lo status di indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Croazia dovrebbe pertanto essere ora elencata nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come Stato membro avente lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
(4)Il Portogallo ha inoltre presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che alcune zone di tale Stato membro soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 per ottenere il riconoscimento dello status di indenni da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini. È pertanto opportuno modificare l’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di includervi tali zone del Portogallo.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dispone inoltre che gli Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («infezione da BTV») siano elencati nell’allegato VIII, parte I.
(6)La Lituania, per tutto il suo territorio, e la Germania, l’Italia e il Portogallo, per diverse zone di tali Stati membri, hanno presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689. L’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da includere l’intero territorio della Lituania, nonché le suddette zone di Germania, Italia e Portogallo.
(7)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dispone inoltre che gli Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI) siano elencati nell’allegato XIII, parte I. L’intero territorio della Danimarca e della Finlandia sono attualmente elencati come indenni da malattia per la NEI nella parte I di tale allegato. Tuttavia, tali Stati membri hanno recentemente notificato alla Commissione focolai di NEI. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati I, VIII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.222.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A222%3ATOC
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