Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1007 della Commissione del 18 giugno 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la banca dati analitica di dati isotopici e i controlli nel settore vitivinicolo.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il settore vitivinicolo dell’Unione è estremamente vulnerabile alle frodi, in quanto la maggior parte della produzione dell’Unione si basa sui regimi di certificazione della qualità, vale a dire la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP), che concedono un riconoscimento a prodotti di qualità e aiutano i produttori a commercializzare meglio i loro prodotti. Le principali presunte violazioni riguardano l’usurpazione dell’origine, ad esempio commercializzando ed etichettando deliberatamente e illecitamente un vino di qualità inferiore come un vino che ha ottenuto una DOP o un’IGP, oppure diluendo illecitamente il vino o aggiungendo zucchero al vino. L’impatto economico dell’attività fraudolenta nel settore vitivinicolo dell’Unione è stimato a 1,3 miliardi di EUR all’anno, pari al 3,3 % delle vendite del settore vitivinicolo dell’Unione. Oltre all’evidente impatto economico diretto sul settore vitivinicolo dovuto a tali casi di frode, il rischio di danno alla reputazione al settore vitivinicolo sarebbe potenzialmente ancora maggiore qualora una frode di grave entità provocasse una perdita di fiducia dei consumatori e restrizioni al commercio, danneggiando in tal modo gli interessi generali del settore vitivinicolo dell’Unione.

(2)Di conseguenza è necessario migliorare e rafforzare la lotta contro la frode nel settore vitivinicolo dell’Unione, con particolare riguardo al funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/273 (2) e al coordinamento delle relative responsabilità negli Stati membri e con il Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS). Ciò contribuisce alla strategia della Commissione «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (3), in particolare a una delle sue priorità, ossia combattere le frodi alimentari lungo la filiera alimentare, che invita specificamente la Commissione a intensificare la lotta contro le frodi alimentari al fine di garantire la parità di condizioni per gli operatori e rafforzare i poteri delle autorità di controllo e di contrasto.

(3)Le norme relative alla banca dati analitica di dati isotopici e le disposizioni specifiche in materia di controlli sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (4). È necessario adeguare il contenuto della banca dati analitica di dati isotopici affinché rappresenti meglio la realtà del settore vitivinicolo dell’Unione. Considerando la media degli ultimi 5 anni di produzione vinicola dell’Unione, la percentuale di vini che beneficiano di una DOP o di un’IGP segue una tendenza costante al rialzo, raggiungendo oltre il 60 % della produzione totale. Nel corso della campagna di commercializzazione 2019/20 la percentuale era prossima al 70 %. Pertanto, dato che i vini che hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP sono maggiormente a rischio di frode, è necessario prevedere nella banca dati una quota maggiore di tali vini, che attualmente si attesta al 40 % del totale dei vini DOP o IGP dell’Unione.

(4)Il campionamento delle uve, nonché le operazioni e le analisi necessarie per produrre dati per la banca dati analitica di dati isotopici richiedono un livello elevato di risorse, che può comportare ritardi nella trasmissione di tali dati. Al fine di superare le difficoltà nel fornire informazioni tempestive e complete, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che i campioni delle uve coltivate per la produzione di vini DOP o IGP possano essere prelevati dal soggetto che gestisce la DOP o l’IGP, in coordinamento con i laboratori designati, nei casi in cui questi ultimi non dispongano di risorse sufficienti per effettuare essi stessi il campionamento. La cooperazione tra tali soggetti, l’ERC-CWS e i laboratori designati degli Stati membri sarà essenziale nella lotta contro le pratiche fraudolente riguardanti i vini cui è stata riconosciuta una DOP o un’IGP, che costituiscono la maggioranza della produzione vinicola dell’Unione.

(5)Dati isotopici mancanti e serie di dati incomplete possono ritardare o addirittura pregiudicare l’esito delle indagini su casi di presunta frode nel settore vitivinicolo, il che potrebbe portare all’immissione sul mercato di vino contraffatto. Tale mancanza di dati minaccia non solo la reputazione dei vini dell’Unione, ma potrebbe anche avere un impatto sull’importo delle accise applicate. Ciò comporta il rischio che siano applicate accise a categorie di vini non etichettate correttamente. È pertanto necessario migliorare il quadro giuridico attuale per la banca dati analitica di dati isotopici, al fine di garantirne l’aggiornamento entro un periodo di tempo determinato e di assicurare in questo modo una migliore protezione contro le frodi nel settore vitivinicolo dell’Unione. Tenuto conto di alcuni problemi di attribuzione in alcuni Stati membri, è altresì necessario chiarire quali parti interessate hanno il diritto di accedere ai campioni e ai fascicoli.

(6)Per migliorare le procedure che disciplinano le indagini sui casi di presunta frode riguardante una partita di vino, è opportuno rafforzare le norme vigenti. Dovrebbero essere fissati termini alla scadenza dei quali tutti i dati pertinenti disponibili, necessari per verificare se il vino sospetto è conforme alla normativa dell’Unione nel settore vitivinicolo, dovrebbero essere trasmessi all’autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di scarico. È opportuno chiarire ulteriormente il ruolo dei soggetti responsabili delle varie fasi della procedura d’indagine.

(7)Le serie di dati di misurazione isotopica e tutti i relativi risultati della banca dati analitica di dati isotopici non sono divulgati al pubblico. Ciò è giustificato dalla preoccupazione che la divulgazione di tali informazioni fornirebbe informazioni agli autori di frodi che potrebbero utilizzarle a loro vantaggio. L’uso improprio di tali informazioni danneggerebbe inoltre la reputazione di alcuni vini. Dovrebbe tuttavia essere possibile divulgare al pubblico alcuni dati anonimizzati sui casi di frode mediante la pubblicazione di una relazione annuale contenente i risultati principali dei controlli nel settore vitivinicolo effettuati utilizzando la banca dati. È pertanto opportuno precisare ulteriormente le norme relative all’elaborazione della relazione annuale.

(8)Sono state riscontrate difficoltà nell’esecuzione delle verifiche e dei controlli sui prodotti vitivinicoli trasportati sfusi, in quanto tali prodotti sono più esposti a pratiche fraudolente rispetto ai prodotti imbottigliati, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere. Pertanto, nei casi in cui l’autorità competente non sia informata in tempo utile, mediante un sistema informatizzato o un sistema d’informazione, dell’arrivo di una partita di prodotti vitivinicoli trasportati sfusi, dovrebbero essere adottate misure per garantire che l’autorità competente del luogo di scarico sia in grado di effettuare i controlli necessari prima che il prodotto lasci i locali del destinatario. Qualora l’autorità competente decida di non effettuare tali controlli, il destinatario dovrebbe essere autorizzato a spedire immediatamente il prodotto dai propri locali.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.222.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A222%3ATOC

 

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