La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione (2) stabilisce gli obblighi a carico delle imprese che devono obbligatoriamente iscriversi nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014.
(2)A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, per essere iscritte nel registro le imprese stabilite nell'Unione devono fornire alla Commissione, se del caso, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI). Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 devono fornire tale informazione solo relativamente al rappresentante esclusivo. È possibile che il rappresentante esclusivo abbia il mandato di più imprese stabilite al di fuori dell'Unione. In tal caso il suo numero EORI non riconduce necessariamente a una sola impresa stabilita al di fuori dell'Unione.
(3)A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, le autorità nazionali competenti, comprese le autorità doganali, hanno accesso al registro a fini informativi.
(4)Per applicare le restrizioni all'immissione in commercio e i divieti stabiliti dal regolamento (UE) n. 517/2014 le autorità doganali devono poter identificare mediante il numero EORI le imprese che immettono in commercio idrofluorocarburi a norma di tale regolamento. Questa possibilità le può peraltro agevolare, in particolare, nei controlli effettuati mediante strumenti digitali. L'inserimento del numero EORI dell'impresa nel registro ne permette l'identificazione. Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo devono pertanto essere obbligate a fornire il proprio numero EORI. Dovrebbero invece essere sgravate dell'obbligo, superfluo, di fornire il numero EORI del rappresentante esclusivo.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 è così modificato:
(1)La lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)Le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all'impresa;»;
(2)E’ aggiunta la lettera g) seguente:
«g)Il numero EORI dell'impresa, se del caso.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.216.01.0133.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A216%3ATOC
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