La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger DSM 18404 («il preparato in questione») è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato in questione come additivo per mangimi destinati a specie avicole, uccelli ornamentali e suinetti svezzati, classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nel parere del 18 novembre 2020 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente aveva fornito dati che dimostrano che il preparato in questione, alle condizioni d’uso proposte, soddisfa le condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui il preparato in questione non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione del preparato in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.216.01.0135.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A216%3ATOC
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