La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza proesadione sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze ciclossidim e mepiquat gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, di detto regolamento. Per la Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 non sono stati fissati LMR specifici né tale sostanza è stata inserita nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
(2)Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l’uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ciclossidim sulle fragole è stata presentata una domanda di modifica dell’attuale LMR, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3)Per quanto riguarda la sostanza mepiquat è stata presentata una domanda simile per i semi di cotone. Per quanto riguarda la sostanza proesadione è stata presentata una domanda simile per i semi di lino, i semi di papavero, i semi di girasole, i semi di colza, i semi di senape e i semi di camelina/dorella.
(4)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(5)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(6)Per quanto riguarda il mepiquat l’Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR per determinati prodotti di origine animale a seguito dell’uso della sostanza sui semi di cotone.
(7)Per quanto riguarda tutte le domande, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(8)Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 è stata inserita una domanda riguardante gli LMR nel fascicolo sintetico a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’Autorità ha valutato la domanda e reso una conclusione in merito alla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario (4). In tale contesto l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei gestori dei rischi. Tali ulteriori esami sono tenuti presenti nella relazione di riesame (5) nella quale si conclude che l’organismo non è patogeno per l’uomo e nessun metabolita tossico o tossina dovrebbe essere presente negli alimenti a seguito dell’uso della sostanza attiva. Alla luce di tali conclusioni la Commissione considera opportuno includere la Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9)Per quanto riguarda il mepiquat nei semi di cotone, nel regolamento (CE) n. 396/2005 era stato inserito un LMR temporaneo valido fino al 30 giugno 2021 dal regolamento (UE) 2018/832 della Commissione (6). Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che gli LMR stabiliti nel presente regolamento si applichino a partire dal 1o luglio 2021.
(10)Sulla base dei pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica tuttavia a partire dal 1o luglio 2021 relativamente agli LMR per il mepiquat.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021.
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.216.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A216%3ATOC
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