La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente al regolamento (UE) 2019/631 e, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per le emissioni e le emissioni specifiche medie per l’anno civile 2019, ai regolamenti (CE) n. 443/2009 (2) e (UE) n. 510/2011 (3), la Commissione è tenuta a determinare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore responsabile di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito, nonché per ogni raggruppamento di costruttori. In base a ciò vengono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell’ottemperare all’obbligo di non superare i rispettivi obiettivi specifici per le emissioni.
(2)I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per l’anno civile 2019 si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi nell’anno civile in questione comunicate dalle autorità dichiaranti.
(3)Tutti i paesi hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi al 2019, seppur in alcuni casi con un certo ritardo rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2020. Dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, la Commissione ha contattato le autorità dichiaranti interessate e, con riserva del loro accordo, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo con l’autorità dichiarante i dati provvisori trasmessi dal paese non sono stati corretti.
(4)Il 26 giugno 2020 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 91 costruttori di autovetture e 61 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i loro obiettivi specifici per le emissioni nel 2019.
(5)I dati provvisori comunicati dalla Commissione comprendevano i fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4), sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (5). La determinazione dei fattori di correzione fa parte delle procedure di correlazione istituite per tenere conto del cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. I fattori di correzione servono ad assicurare che le tolleranze procedurali necessarie per la correlazione dei valori di emissione di CO2 siano applicate come previsto e non come mezzo per ridurre artificialmente tali valori.
(6)Il calcolo del fattore di correzione avviene sulla base dei fattori di deviazione e di verifica determinati per un campione statistico di veicoli che dovrebbe essere rappresentativo del parco di veicoli nuovi del costruttore.
(7)Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011 e, in particolare, i fattori di deviazione e di verifica in base ai quali viene calcolato il fattore di correzione, e di notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 56 costruttori di autovetture e 24 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori. Per un costruttore di autovetture è stata confermata l’applicabilità di un fattore di correzione alle emissioni specifiche medie. Nel caso di un costruttore di autovetture e di un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell’insieme di dati provvisori esulavano dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631.
(8)Per i restanti costruttori di autovetture e costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni. Per uno dei costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno applicare un fattore di correzione.
(9)La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate, a seconda dei casi. Nella serie di dati sono stati conservati solo quelli che includono i valori relativi alla massa e alle emissioni di CO2. Di conseguenza per 89 costruttori di autovetture e 58 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori.
(10)Conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, è opportuno che un costruttore sia considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella presente decisione non superano l’obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l’adempimento degli obiettivi dovrebbe essere valutato a livello di raggruppamento, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, di entrambi i regolamenti citati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.215.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A215%3ATOC
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