Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/977 della Commissione del 7 giugno 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1844.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e l’articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il 22 ottobre 2019, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 (2), la Commissione ha rilasciato alla società Applied Biocide GmbH un’autorizzazione dell’Unione con il numero EU-0020540-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET».

(2)Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (3), il 10 aprile 2020 Applied Biocide GmbH ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») una notifica in merito alle modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET» di cui al titolo 1, sezioni 1 e 2, dell’allegato di tale regolamento.

(3)Applied Biocide GmbH ha proposto le seguenti modifiche nel sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET», di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844: le modifiche dei nomi dei fabbricanti dei biocidi nelle informazioni di primo livello (informazioni amministrative), la modifica del nome di un prodotto nelle informazioni di terzo livello nel meta SPC 2 e di un prodotto nel meta SPC 6 e l’aggiunta di denominazioni commerciali per i singoli prodotti nel meta SPC 2 e 5. La notifica è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-VD058524-35.

(4)Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 9 giugno 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) in merito alle modifiche proposte. Nel parere si conclude che le modifiche dell’autorizzazione esistente richieste dal titolare dell’autorizzazione rientrano nella categoria di modifiche di cui all’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, e che, dopo l’attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all’articolo 19 di detto regolamento sono ancora soddisfatte. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, nella stessa data l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida.

(5)La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene quindi opportuno modificare l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET».

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.216.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A216%3ATOC

 

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