La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)Il capo 6 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), che disciplina i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano taluni servizi, è stato modificato dalle direttive (UE) 2017/2455 (3) e (UE) 2019/1995 del Consiglio (4) al fine di estendere i regimi speciali.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni («regimi speciali»).
(3)Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce norme relative alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA). Più specificamente, gli articoli 47 decies e 47 undecies di tale regolamento, modificato dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (6), stabiliscono le misure necessarie per il controllo delle operazioni effettuate dai soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali.
(4)I regimi speciali permettono ai soggetti passivi di dichiarare e pagare l’IVA relativa a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi nello Stato membro in cui sono stabiliti (Stato membro di identificazione) anziché doversi registrare per l’IVA e dichiarare e versare l’imposta in ciascuno Stato membro in cui effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi (Stato membro di consumo). Lo Stato membro di identificazione trasmette le dichiarazioni IVA e i pagamenti allo Stato membro di consumo corrispondente. Lo Stato membro di consumo dovrebbe essere in grado di verificare la correttezza delle operazioni dichiarate e di sottoporre a verifica fiscale i soggetti passivi, chiedendo loro di fornire i registri relativi a tali operazioni.
(5)Tutti gli scambi di informazioni e di registri tra gli Stati membri dovrebbero essere effettuati utilizzando una rete sicura disponibile a livello dell’Unione.
(6)Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e registri riguardanti le operazioni effettuate dai soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali, lo Stato membro di identificazione dovrebbe essere in grado di verificare, al ricevimento di una richiesta di informazioni, che tale richiesta riguardi un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali, di identificare il soggetto passivo oggetto della richiesta e di identificare il tipo di registri richiesti dallo Stato membro di consumo.
(7)Per agevolare la trasmissione di informazioni e di registri allo Stato membro di identificazione, i soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali o i loro intermediari dovrebbero poter utilizzare un formulario tipo redatto in un formato leggibile. Lo Stato membro di identificazione potrebbe in tal modo rispondere allo Stato membro di consumo entro trenta giorni dalla data della richiesta, conformemente all’articolo 47 decies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 904/2010.
(8)Lo svolgimento di indagini amministrative sui soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali non dovrebbe creare inutili oneri amministrativi per lo Stato membro di identificazione. A tal fine è opportuno che uno Stato membro di identificazione informi preventivamente tutti gli altri Stati membri in merito alle indagini amministrative che intende effettuare e che riguardano i soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali. Nella sua comunicazione, lo Stato membro di identificazione dovrebbe fornire agli altri Stati membri informazioni sufficientemente dettagliate da consentire loro di identificare il soggetto passivo e determinare la portata dell’indagine amministrativa prevista. La comunicazione dovrebbe concedere agli altri Stati membri un tempo di risposta sufficiente.
(9)Al fine di consentire un corretto funzionamento amministrativo dei regimi speciali e agevolare il controllo e l’audit dei soggetti passivi che ne fanno uso, è opportuno che gli Stati membri si scambino gli estremi della persona responsabile del coordinamento di tali questioni in ciascuno Stato membro, onde consentire una comunicazione efficace.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC
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