Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 6, e l'articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (1). La raccomandazione (UE) 2020/1475 ha definito un approccio coordinato sui punti chiave seguenti: l'applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura del rischio di trasmissione della COVID-19 basata su un codice cromatico concordato, e un approccio coordinato per quanto riguarda le eventuali misure che potrebbero essere opportunamente applicate alle persone che si spostano da una zona all'altra in funzione del livello di rischio di trasmissione in tali zone.
(2)Sulla base dei criteri e delle soglie stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/1475, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie pubblica, una volta a settimana, una mappa degli Stati membri, suddivisi per regione, al fine di sostenere il processo decisionale degli Stati membri (2).
(3)Come indicato al considerando 15 della raccomandazione (UE) 2020/1475, tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione, la Commissione, con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dovrebbe valutare periodicamente i criteri, i dati necessari e le soglie indicati nella raccomandazione, compresa l'opportunità di valutare altri criteri o adattare le soglie, e trasmettere le sue conclusioni al Consiglio affinché le esamini, unitamente a una proposta di modifica della raccomandazione.
(4)A seguito di una tale proposta della Commissione, il 1° febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/119 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (3) in considerazione del livello molto elevato di trasmissione comunitaria in tutta l'UE, che può essere legato all'accresciuta trasmissibilità delle nuove varianti del virus SARS-CoV-2 che destano preoccupazione.
(5)Gli Stati membri possono, in conformità del diritto dell'Unione, limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di salute pubblica. Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la protezione della salute pubblica. È necessario che tali limitazioni siano applicate nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente i principi di proporzionalità e non discriminazione. Tutte le misure attuate dovrebbero pertanto essere rigorosamente limitate in termini di portata e durata, in linea con l'impegno profuso per ripristinare la libera circolazione nell'Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Tali misure dovrebbero inoltre essere coerenti con le misure adottate dall'Unione per garantire la circolazione libera e ininterrotta delle merci e dei servizi essenziali nel mercato unico, compresa quella di forniture mediche e personale medico e sanitario, attraverso i valichi di frontiera detti «corsie verdi» di cui alla comunicazione della Commissione, del 23 marzo 2020, sull'attuazione delle corsie verdi («green lanes»), previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (4).
(6)Per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto, il 20 maggio 2021, di istituire il certificato COVID digitale UE, un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Il certificato COVID digitale UE dovrebbe contribuire ad agevolare la revoca graduale e coordinata delle restrizioni alla libera circolazione attuate, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2. Agevolare la libera circolazione è uno dei presupposti fondamentali per avviare una ripresa economica.
(7)Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e alla possibile revoca di tale restrizione (5), in cui raccomanda agli Stati membri di allentare le restrizioni dei viaggi non essenziali verso l'UE, in particolare per i cittadini di paesi terzi cui sia stata somministrata l'ultima dose raccomandata di un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di consentire i viaggi non essenziali verso l'UE dei cittadini di paesi terzi cui sia stata somministrata l'ultima dose raccomandata di un vaccino anti COVID-19 che ha completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS (7). La raccomandazione (UE) 2021/816 ha inoltre innalzato le soglie per il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni usate per determinare l'elenco dei paesi terzi da cui dovrebbero essere permessi i viaggi non essenziali. Allo stesso tempo, per limitare il rischio che entrino nell'UE varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2, la raccomandazione (UE) 2021/816 prevede un meccanismo di «freno di emergenza» che consente agli Stati membri di intervenire rapidamente e in modo coordinato per limitare al minimo indispensabile tutti i viaggi in provenienza dai paesi terzi colpiti. È opportuno adattare la raccomandazione (UE) 2020/1475 per tenere conto di tali evoluzioni, compresa la modifica della soglia per il tasso dei casi registrati.
(8)Nelle conclusioni del 25 maggio 2021 (8) il Consiglio europeo ha dichiarato che è opportuno proseguire gli sforzi per garantire un approccio coordinato in vista dell'estate. In tale contesto ha accolto con favore l'accordo raggiunto sul certificato COVID digitale UE e ne ha chiesto la rapida attuazione. Come tappa successiva, al fine di agevolare la libera circolazione nell'UE, il Consiglio europeo ha chiesto la revisione entro metà giugno della raccomandazione (UE) 2020/1475. Ha inoltre accolto con favore l'adozione della raccomandazione (UE) 2021/816.
(9)Il regolamento sul certificato COVID digitale UE (9) si applicherà dal 1° luglio 2021. A partire da tale data le persone vaccinate, sottoposte a test o guarite avranno il diritto di ottenere un certificato COVID digitale UE, anche se sono state vaccinate prima della data di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale UE, pure nell'ambito di una sperimentazione clinica. È quindi opportuno adattare la raccomandazione (UE) 2020/1475 per utilizzare al meglio il quadro del certificato COVID digitale UE. In particolare, i certificati COVID digitali UE permettono di rilasciare, verificare e accettare in modo sicuro certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione; i certificati rilasciati a norma del regolamento sul certificato COVID digitale UE dovrebbero pertanto costituire lo strumento principale da usare per i viaggi all'interno dell'UE.
(10)Il regolamento sul certificato COVID digitale UE prevede un periodo introduttivo di sei settimane durante il quale gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare certificati in un formato conforme a detto regolamento fin dalla sua data di applicazione potranno continuare a rilasciare certificati non ancora conformi al regolamento stesso. Durante il periodo introduttivo tali certificati, come pure i certificati rilasciati prima della data di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale UE, dovranno essere accettati da tutti gli Stati membri, purché contengano i dati necessari. Ai fini della raccomandazione (UE) 2020/1475, tali certificati dovrebbero quindi essere considerati rilasciati in conformità del regolamento sul certificato COVID digitale UE.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.213.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A213I%3ATOC
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