La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 120, paragrafi 1 e 2,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (3), in particolare l’articolo 109, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli equini. Tale regolamento prevede che gli Stati membri devono istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti (di seguito la «base dati informatizzata»). Esso stabilisce inoltre che la base dati informatizzata debba registrare determinate informazioni minime relative agli equini, ossia un codice unico per l’equino (di seguito il «codice unico»), il metodo di identificazione dell’equino e lo stabilimento in cui l’equino è abitualmente detenuto. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli operatori che detengono equini. Essi sono tenuti a provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante: il codice unico, un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato (il documento unico di identificazione a vita) e un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l’equino con un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.
(2)Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché al loro ingresso nell’Unione, comprese le norme relative all’emissione di certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori. In particolare, esso dispone che, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, determinate informazioni prescritte dallo stesso regolamento debbano figurare in un documento unico di identificazione a vita degli equini.
(3)Il regolamento (UE) 2019/6 stabilisce norme in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari e prevede, tra l’altro, norme specifiche sulla somministrazione di medicinali veterinari agli animali destinati alla produzione di alimenti, compresi gli equini. In particolare, esso stabilisce obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini e per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (4), adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, contiene una definizione ampia di equino registrato, prevede prescrizioni aggiuntive per l’identificazione degli equini e stabilisce norme per quanto riguarda il rilascio di duplicati di documenti o di documenti sostitutivi. Esso prevede inoltre che, al fine di beneficiare delle specifiche condizioni per i movimenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (5), il documento unico di identificazione a vita debba contenere un marchio di convalida o, in caso di cavalli registrati, una licenza che attesti lo stato sanitario elevato dell’animale.
(5)Il regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione (6) stabilisce norme per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita. Si tratta in sostanza di informazioni indicanti se un singolo equino è escluso dalla macellazione per il consumo umano o se ha ricevuto un trattamento con medicinali contenenti sostanze considerate essenziali per il trattamento della specie equina o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa per la specie equina è di sei mesi.
(6)L’articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 prevede che, se del caso, gli Stati membri possono designare un’altra autorità o autorizzare un altro organismo o una persona fisica al fine di assicurare l’applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione, compreso il rilascio di documenti di identificazione. Il capo III del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme e condizioni particolareggiate per tale delega. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE del Consiglio (8) impone alle organizzazioni e alle associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici il rilascio di documenti di identificazione degli equidi registrati. Tale direttiva è tuttavia abrogata dal regolamento (UE) 2016/1012 a decorrere dal 21 aprile 2021. Non è pertanto chiaro in quale misura gli Stati membri delegheranno l’applicazione pratica del sistema di identificazione degli equini agli enti selezionatori, alle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse o ad altri organismi delegati. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza prevedere una delega parziale o totale di tali compiti agli organismi delegati e chiarire il ruolo degli enti selezionatori e delle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse nel processo di identificazione degli equini.
(7)La maggioranza delle osservazioni formulate nel quadro della consultazione pubblica sul presente documento (9) riguardava il rilascio di documenti di identificazione da parte degli enti selezionatori. Richieste analoghe sono state avanzate da diversi Stati membri. Il rilascio di certificati zootecnici per gli equini iscritti nei libri genealogici istituiti da enti selezionatori riconosciuti in Stati membri diversi dallo Stato membro di nascita ha rappresentato un problema particolarmente complesso.
(8)Al fine di rendere pratico il sistema di identificazione degli equini, pur rispettando le prescrizioni di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, il presente regolamento dovrebbe prevedere il rilascio di documenti di identificazione degli equini registrati da parte di enti selezionatori e di organizzazioni e associazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse, anche se tali strutture non sono organismi delegati. In tal caso, il rilascio del documento di identificazione sarebbe limitato alla relativa compilazione con le informazioni prescritte, alla stampa e alla rilegatura e alla registrazione degli estremi nelle basi dati, mentre il documento sarebbe consegnato all’operatore richiedente dall’autorità competente o dall’organismo delegato. È opportuno che tali disposizioni non incidano sui sistemi operativi esistenti per il rilascio e la consegna di documenti unici di identificazione a vita da parte di organismi delegati in stretta collaborazione con gli enti selezionatori e le organizzazioni e le associazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse.
(9)I documenti unici di identificazione a vita non dovrebbero essere rilasciati a meno che non siano debitamente compilati con gli estremi di identificazione richiesti, contenenti le informazioni prescritte dal diritto dell’Unione, che dovrebbero anche essere registrati nella base dati informatizzata conformemente al presente regolamento.
(10)La base dati informatizzata istituita conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e che conserva le informazioni a norma dell’articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione dovrebbe essere accessibile, con vari livelli di sicurezza, agli operatori, ai veterinari responsabili nonché alle autorità competenti o agli organismi delegati di altri Stati membri. È inoltre opportuno incoraggiare lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri al fine di facilitare la tracciabilità degli equini e i controlli sull’integrità della catena alimentare. È pertanto necessario prevedere requisiti minimi per tale scambio di dati tenendo conto delle prescrizioni di cui all’articolo 108, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e delle pertinenti norme di cui all’articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (10).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.213.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A213%3ATOC
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