La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Cabo Verde è un paese che beneficia del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in appresso denominato il sistema di preferenze generalizzate (SPG+). Le norme sull’origine preferenziale ai fini dell’applicazione del sistema di preferenze generalizzate (SPG), ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3).
(2)Con lettera del 18 marzo 2020 Cabo Verde ha presentato una richiesta di proroga delle deroghe temporanee alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che erano state concesse con i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/561 (4) e (UE) 2019/620 (5) della Commissione. La domanda verteva su un volume annuale di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno, 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. In virtù della deroga richiesta tali prodotti sarebbero considerati originari di Cabo Verde anche se ottenuti da pesce non originario.
(3)Cabo Verde ha corroborato la sua richiesta di proroga di dette deroghe con gli argomenti addotti nelle precedenti richieste, che sostiene essere tuttora pertinenti, ossia, i modesti quantitativi di tonno e di sgombro catturati nelle proprie acque territoriali, le ridotte possibilità di pesca al di fuori delle proprie acque territoriali nonché la durata limitata della stagione di pesca. Un altro elemento evidenziato nella domanda è che Cabo Verde ha recentemente potenziato le proprie infrastrutture portuali. Di conseguenza è possibile trasformare maggiori quantitativi di pesce per approvvigionare l’industria di trasformazione ittica locale affinché mantenga le sue capacità produttive. Infine, la richiesta ha sottolineato le difficoltà che Cabo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell’applicazione dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e l’Africa occidentale. Cabo Verde sviluppa un argomento inteso a rimarcare la sua esigenza di deroga alle norme di origine preferenziale dell’SPG al fine di compensare il fatto che non sia tuttora possibile far affidamento sui contingenti di origine o sulle norme sul cumulo nell’ambito dell’accordo di partenariato economico, non ancora applicato in via provvisoria.
(4)La deroga di cui all’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione) ha carattere temporaneo ed è subordinata a un maggiore rispetto delle norme di origine per i prodotti interessati e del requisito relativo alla cooperazione amministrativa. Al fine di essere in grado di gestire tale deroga alle norme di origine preferenziale, il paese richiedente è tenuto a soddisfare le norme di origine per i prodotti interessati e le relative procedure nonché a garantire una buona cooperazione amministrativa.
(5)A tal proposito le azioni di monitoraggio condotte dalla Commissione europea negli ultimi anni nell’ambito della deroga concessa a norma dell’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 hanno rivelato talune carenze in merito alla cooperazione amministrativa di Cabo Verde con le autorità doganali degli Stati membri per quanto attiene ai controlli delle prove d’origine. Tali carenze possono aver comportato un rifiuto della deroga richiesta per i motivi addotti da Cabo Verde. Tuttavia, dopo la presentazione di detta richiesta, Cabo Verde, e in particolare la sua industria ittica, hanno dovuto affrontare una grave crisi dovuta alla perdita di reddito causata dalla pandemia di COVID-19. A norma dell’articolo 64, paragrafo 6, del codice, la Commissione può tenere conto della nuova situazione nella decisione di concedere una deroga di propria iniziativa.
(6)Si dovrebbe pertanto concedere a Cabo Verde una deroga temporanea al requisito previsto dalle norme di origine preferenziale secondo cui i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario solo se incorporano materiali dei capitoli 3 e 16 della nomenclatura combinata interamente ottenuti in detto paese. Nel primo anno di applicazione la deroga dovrebbe essere concessa per un volume annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno, 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. Al fine di tener conto degli interessi commerciali dell’Unione europea e di mantenere un’equa concorrenza fra la propria industria della pesca e quella di paesi terzi, il volume annuo dovrebbe diminuire negli anni successivi, in conformità con i volumi che figurano negli allegati I e II, fatta eccezione per le preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La durata della deroga dovrebbe essere limitata a un periodo di tre anni al fine di consentire a Cabo Verde di superare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 e di sforzarsi di portare a termine gli aggiustamenti strutturali necessari nel settore della pesca, al fine di soddisfare le norme di origine per i prodotti interessati Tuttavia, la deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Cabo Verde svolgano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di tali dichiarazioni.
(7)Cabo Verde dovrebbe inoltre beneficiare di una deroga contemplata nell’ambito delle norme di origine preferenziale dell’SPG per il tonno e lo sgombro, a condizione di comunicare con cadenza regolare ai servizi competenti della Commissione in merito alle misure adottate per migliorare il rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle relative procedure nonché di fornire la cooperazione amministrativa, conformemente a quanto richiesto ai fini dell’attuazione dei regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012. Tali relazioni dovrebbero essere presentate secondo scadenze definite, per cui gli eventuali ritardi nel rispetto dei termini dovrebbero comportare la sospensione della deroga, che sarà notificata alle autorità competenti di Cabo Verde in seguito a un sollecito e a un invito a trasmettere le relazioni entro 10 giorni lavorativi. Tali eventuali sospensioni non prorogano il periodo disposto dal presente regolamento e negli allegati I e II. Gli elementi da includere in tali relazioni dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento.
(8)I quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6), che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
(9)Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione ed essere applicate retrospettivamente a decorrere dal 1o gennaio 2021, al fine di tener conto della difficile situazione di Cabo Verde e di consentire a questo paese di applicare la deroga sui prodotti importati nell’UE da tale data.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC
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