Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») sviluppati nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OSCE) si applicano nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
(2)I partecipanti all’accordo sono: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea.
(3)L’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili («ASU») è contenuta nell’allegato III dell’accordo ed è parte integrante dell’accordo stesso. Pertanto, anche l’ASU si applica nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)I partecipanti all’ASU sono: Australia, Brasile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea.
(5)L’accordo, compreso l’ASU, fornisce un quadro per l’utilizzo disciplinato e trasparente dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nei rispettivi ambiti di applicazione. Esso mira a creare condizioni di parità per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché delle condizioni e dei termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.
(6)Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha receduto dall’Unione con effetto a decorre dal 1o febbraio 2020 (2).
(7)A norma dell’articolo 3 dell’accordo, i membri dell’OCSE che non sono partecipanti all’accordo e non sono membri dell’OCSE possono essere invitati a diventare partecipanti da parte degli attuali partecipanti. Un non partecipante all’ASU può diventarne partecipante conformemente alle procedure di cui all’appendice I dell’ASU.
(8)Con lettera del 28 gennaio 2021 il Regno Unito ha chiesto ai partecipanti all’accordo e ai partecipanti dell’ASU di acconsentire a che esso diventi partecipante rispettivamente all’accordo e all’ASU. I partecipanti all’accordo e i partecipanti all’ASU sono tenuti a decidere mediante procedura scritta in merito a tali richieste.
(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione sulla decisione che dovrà essere assunta dai partecipanti all’accordo e la posizione da adottare a nome dell’Unione sulla decisione che dovrà essere assunta dai partecipanti all’ASU, poiché entrambe le decisioni vincoleranno l’Unione in virtù dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in relazione alla richiesta del Regno Unito di diventare partecipante all’accordo è di sostenere tale richiesta.
2.La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dai partecipanti all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili in relazione alla richiesta del Regno Unito di diventare partecipante a detta intesa settoriale è di sostenere tale richiesta.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
F. VAN DUNEM
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.203.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A203%3ATOC
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