Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.
(4)A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
(5)Nella 184a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 22 e il 24 giugno 2021, il WP.29 dell’UNECE sarà chiamato ad adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 e 157, e le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 4 e 9.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE in riferimento all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l’Unione e, unitamente ai GTR ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.
(7)Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare, rettificare o integrare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 e 157.
(8)Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR ONU nn. 4 e 9.
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di 184a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 22 e il 24 giugno 2021, è quella di votare a favore delle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 e 157, e delle proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 4 e 9. (4)
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
F. VAN DUNEM
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.203.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A203%3ATOC
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