La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (1), del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Gli articoli 10 bis, paragrafo 5, 10 bis, paragrafo 5 bis, e 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevedono una quantità annuale massima di quote che costituisce la base per il calcolo delle quote assegnate a titolo gratuito agli impianti non contemplati dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.
(2)Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all’asta di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE è opportuno non superare la quantità massima di quote a titolo gratuito prevista dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE meno la quantità di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, e tenendo conto della quantità aggiuntiva disponibile, se del caso, fissata dall’articolo10 bis, paragrafo 5 bis, di tale direttiva. Al fine di garantire che tale quantità massima annua di quote non sia superata, è opportuno applicare, se necessario, un fattore di correzione transettoriale annuo per ridurre in modo uniforme il numero di quote gratuite assegnate per ogni impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Commissione è tenuta a determinare il fattore di correzione transettoriale per ogni anno del rilevante periodo di assegnazione una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per tale periodo sono stati notificati.
(4)Il fattore di correzione transettoriale applicabile ogni anno del periodo di assegnazione dal 2021 al 2025 agli impianti non classificati come impianti di produzione di energia elettrica e che non sono nuovi entranti dovrebbe essere determinato sulla base del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo di assegnazione, escluse le quote assegnate a titolo gratuito agli impianti che sono stati esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE e incluse le quote assegnate a titolo gratuito agli impianti che sono stati inclusi dagli Stati membri in conformità all’articolo 24 di tale direttiva.
(5)Per il 2021 il quantitativo comunitario di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1 571 583 007, come previsto all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/1722 della Commissione (3). A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, la quantità massima (annua) prevista all’articolo 10 bis, paragrafo 5, è stata calcolata in ragione del 43 % di 1 571 583 007, ossia 675 780 693. Da questa quantità pari a 675 780 693, 32 500 000 quote dovrebbero essere dedotte annualmente in conformità dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, portando a una quantità massima pari a 643 280 693 per il 2021. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della direttiva 2003/87/CE, una percentuale aggiuntiva fino al 3 % del quantitativo totale di quote, pari a 413 420 157 nel corso del decennio dal 2021 al 2030, sarebbe utilizzata per aumentare la quantità massima disponibile qualora i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per impianto trasmessi dagli Stati membri e dagli Stati EFTA-SEE, applicando l’appropriato fattore di cui all’allegato V del regolamento delegato (UE) 2019/331, superino la quantità massima di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva. Tuttavia, tale caso non si è verificato. Il fattore di correzione transettoriale annuo dovrebbe pertanto essere pari al 100%.
(6)Le quote di emissione delle quantità massime non utilizzate nell’anno 2021 dovrebbero essere messe a disposizione nell’anno successivo, ossia nel 2022. Tale logica dovrebbero continuare ad applicarsi per gli anni successivi durante il periodo di assegnazione dal 2021 al 2025 di cui all’articolo 2, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331.
(7)Le quantità massime previste dall’articolo 10 bis, paragrafi 5, 5 bis e 8, della direttiva 2003/87/CE, le regole di assegnazione armonizzate e il fattore di correzione transettoriale devono essere applicati negli Stati EFTA-SEE (4). È pertanto necessario tenere conto dei quantitativi annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo dal 2021 al 2025 basati sui dati accettati dall’Autorità di vigilanza EFTA concernenti Islanda, Norvegia e Liechtenstein. I calcoli di cui al considerando 5 riflettono tale necessità,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Per ogni anno nel periodo di assegnazione dal 2021 al 2025, il fattore di correzione transettoriale uniforme per l’adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni a norma dell’articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE è pari al 100 %.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.203.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A203%3ATOC
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