La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 27 novembre 2017 Abiopep Plant Health S.L. ha presentato alla Spagna una domanda di approvazione delle sostanze attive virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2.
(2)In conformità all’articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 15 febbraio 2018 la Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») dell’ammissibilità della domanda.
(3)Il 22 luglio 2019 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all’Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che le sostanze attive in questione rispettino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4)L’Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(5)Il 22 ottobre 2019 l’Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie conclusioni (2) in cui si precisa se sia prevedibile che le sostanze attive virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 rispettino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
(6)Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento per quanto riguarda il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2.
(7)Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
(8)Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2.
(9)La Commissione ritiene inoltre che il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 siano sostanze attive a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 non sono sostanze potenzialmente pericolose e soddisfano le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tenuto conto della valutazione dello Stato membro relatore e dell’Autorità, per quanto riguarda gli usi previsti nelle serre permanenti (in suolo e in idroponica), il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 sono microrganismi che dovrebbero presentare un basso rischio per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. È noto che l’infezione da virus del mosaico del pepino e la sua riproduzione riguardano in modo assai specifico alcune piante (famiglia delle Solanaceae) e nessun caso è stato segnalato in altri organismi. Non sono stati individuati settori critici che suscitano preoccupazione ed è improbabile che i due ceppi presentino un potenziale di tossicità, infettività e patogenicità. Per questi motivi dovrebbero essere adottate solo misure di mitigazione del rischio di carattere generale per gli operatori e i lavoratori.
(10)È pertanto opportuno approvare il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2 come sostanze a basso rischio.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.201.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A201%3ATOC
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