La Commissione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
(2)Nel modulo di domanda ETIAS che ciascun richiedente deve compilare, i richiedenti saranno tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro occupazione attuale. A tal fine i richiedenti dovrebbero selezionare la loro occupazione attuale sulla base di un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative.
(3)Occorre pertanto stilare un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative. L’elenco dovrebbe avvalersi della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro. Al fine di garantire che i dati sulle occupazioni siano sufficientemente specifici, i richiedenti dovrebbero essere tenuti a selezionare gruppi di posizioni lavorative almeno al livello 2 (gruppo intermedio) della norma, ma anche ai livelli 3 (gruppo minore) o 4 (gruppo di unità), se disponibili.
(4)Per essere il più semplice possibile da utilizzare, è opportuno che il modulo permetta di visualizzare soltanto le opzioni pertinenti e aiuti attivamente il richiedente a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente, filtrando le opzioni sulla base delle selezioni effettuate in precedenza.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
(6)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(7)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).
(8)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).
(9)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).
(10)Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.201.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A201%3ATOC
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