Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)I concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento hanno un ruolo cruciale nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725. Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Ai fini del regolamento (UE) 2018/1725, per titolare del trattamento si intende l'istituzione o l'organo dell'Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati da un atto specifico dell'Unione, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione. Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

(2)Al rapporto tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2016/679 e tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbe applicarsi lo stesso insieme di clausole contrattuali tipo. Questo perché, per assicurare un approccio coerente alla protezione dei dati personali in tutta l'Unione e la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, le norme sulla protezione dei dati del regolamento (UE) 2016/679, applicabili al settore pubblico negli Stati membri, e le norme sulla protezione dei dati del regolamento (UE) 2018/1725, applicabili alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, sono state per quanto possibile allineate tra loro.

(3)Per garantire il rispetto delle prescrizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento, il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, anche per la sicurezza del trattamento.

(4)I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli gli elementi elencati all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725. Tale contratto o atto è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

(5)A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di negoziare un contratto individuale contenente gli elementi obbligatori di cui, rispettivamente, all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725, oppure di utilizzare, in tutto o in parte, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725.

(6)Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovrebbero essere liberi di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nella presente decisione in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo o pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. L'utilizzo delle clausole contrattuali tipo lascia impregiudicato qualunque obbligo contrattuale del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento di garantire il rispetto dei privilegi e delle immunità applicabili.

(7)Le clausole contrattuali tipo dovrebbero contenere norme sia sostanziali che procedurali. In linea con l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, le clausole contrattuali tipo dovrebbero inoltre imporre al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di indicare la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali in questione e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

(8)In conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, il responsabile del trattamento deve informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione del titolare del trattamento violi il regolamento (UE) 2016/679 o il regolamento (UE) 2018/1725 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

(9)Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, si dovrebbero applicare i requisiti specifici di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 29, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, è necessaria un'autorizzazione preliminare scritta, specifica o generale. A prescindere dal carattere specifico o generale di tale autorizzazione, il primo responsabile del trattamento dovrebbe tenere un elenco aggiornato degli altri responsabili del trattamento.

(10)Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione ha adottato clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento (UE) 2016/679. Tali clausole soddisfano anche i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 per i trasferimenti di dati da titolari del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2016/679 a responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale regolamento, o da responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2016/679 a sub-responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale regolamento. Le presenti clausole contrattuali tipo non possono essere utilizzate come clausole contrattuali tipo ai fini del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC

 

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