Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
(2)Nella sua 39a sessione del 19 e 20 giugno 2014 a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A tal fine il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell’adozione delle decisioni necessarie.
(3)Il 12 luglio 2016 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 3/2016 (3), che modifica l’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE al fine di introdurre le necessarie modifiche, istituire il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1o gennaio 2017, e mantenere, a decorrere da tale data, la personalità giuridica del CSI unicamente ai fini della sua liquidazione.
(4)Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 il curatore deve garantire l’attuazione della fase passiva, nella quale il CSI deve esistere unicamente ai fini della sua liquidazione, a decorrere dal 1o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.
(5)Il CSI non ha estinto tutte le sue passività né realizzato tutte le sue attività entro il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario modificare la decisione n. 3/2016 per assicurare l’attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore e per concludere tale fase. Al fine di assicurare continuità della fase passiva, la modifica della decisione 3/2016 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.201.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A201%3ATOC
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