Decisione (UE) 2021/918 del Consiglio del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

EurLex 02

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(2)Nella sua 39a sessione del 19 e 20 giugno 2014 a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A tal fine il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell’adozione delle decisioni necessarie.

(3)Il 12 luglio 2016 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 3/2016 (3), che modifica l’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE al fine di introdurre le necessarie modifiche, istituire il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1o gennaio 2017, e mantenere, a decorrere da tale data, la personalità giuridica del CSI unicamente ai fini della sua liquidazione.

(4)Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 il curatore deve garantire l’attuazione della fase passiva, nella quale il CSI deve esistere unicamente ai fini della sua liquidazione, a decorrere dal 1o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

(5)Il CSI non ha estinto tutte le sue passività né realizzato tutte le sue attività entro il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario modificare la decisione n. 3/2016 per assicurare l’attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore e per concludere tale fase. Al fine di assicurare continuità della fase passiva, la modifica della decisione 3/2016 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.201.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A201%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
16383
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89336279
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.139.235.177