La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2003/23/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva ciazofamid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)L’approvazione della sostanza attiva ciazofamid indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2021.
(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione del ciazofamid è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.
(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 23 giugno 2015 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.
(7)L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.
(8)Il 23 maggio 2016 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il ciazofamid soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In seguito a un mandato della Commissione a causa delle incertezze relative agli artropodi non bersaglio, il 28 luglio 2020 l’Autorità ha aggiornato le proprie conclusioni (7). La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo il 3 dicembre 2020 e un progetto di regolamento relativo al ciazofamid il 26 gennaio 2021.
(9)Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (8), le conclusioni dell’Autorità indicano che, secondo i dati scientifici, è altamente improbabile che il ciazofamid sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica o steroidogenica. Sulla base dei dati disponibili e delle attuali conoscenze sintetizzate nelle conclusioni dell’Autorità, non sono stati osservati effetti nocivi che potrebbero essere correlati a un meccanismo d’azione degli interferenti endocrini. La Commissione ritiene quindi che il ciazofamid non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.
(10)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulle relazioni sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC
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