Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/842 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 307/2012.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1925/2006 armonizza le norme nazionali degli Stati membri sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (2) stabilisce, in particolare, le norme d’esecuzione per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 in merito alla valutazione della sicurezza, da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), delle sostanze sottoposte a sorveglianza elencate nell’allegato III, parte C, di quest’ultimo regolamento.

(3)Il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali modifiche sono volte a rafforzare la trasparenza e la sostenibilità della valutazione del rischio dell’Unione in tutti i settori della filiera alimentare per i quali l’EFSA fornisce una valutazione scientifica del rischio.

(4)Le modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002 hanno introdotto nuove disposizioni riguardanti, tra l’altro, gli orientamenti generali forniti dal personale dell’Autorità su richiesta di un potenziale richiedente prima della presentazione della domanda e l’obbligo di notificare studi commissionati o realizzati dagli operatori economici a sostegno di una domanda, nonché le conseguenze in caso di inosservanza di tale obbligo. Le modifiche hanno inoltre introdotto disposizioni sulla divulgazione al pubblico, da parte dell’Autorità, di tutti i dati scientifici, gli studi e le altre informazioni a sostegno delle domande, ad eccezione delle informazioni il cui carattere riservato sia debitamente giustificato, nelle prime fasi del processo di valutazione del rischio, cui fa seguito una consultazione di terzi.

(5)Sebbene il regolamento (UE) 2019/1381 non contenga disposizioni relative alla valutazione del rischio delle sostanze o degli ingredienti che erano stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, le sue disposizioni sono direttamente pertinenti a tale procedura, come indicato all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006. Tali disposizioni riguardano la fase preliminare alla presentazione, per quanto riguarda gli orientamenti generali prima della presentazione e la notifica degli studi commissionati, nonché la fase di valutazione del rischio, per quanto riguarda i requisiti di trasparenza e riservatezza e le consultazioni pubbliche. Le disposizioni disciplinano prevalentemente i processi basati su domande avviati dagli operatori del settore alimentare.

(6)Il regolamento (CE) n. 1925/2006 attribuisce un ruolo importante nel dimostrare la sicurezza di una particolare sostanza sottoposta a sorveglianza elencata nell’allegato III, parte C, non solo agli operatori del settore alimentare, ma anche ad altre parti interessate, quali l’industria o le organizzazioni dei consumatori. La valutazione di una sostanza sottoposta a sorveglianza non richiede pertanto la presentazione di una domanda da parte di un richiedente designato: tutti gli operatori economici interessati e le altre parti interessate possono presentare dati e informazioni a tal fine.

(7)È necessario garantire che la procedura per la valutazione della sicurezza della sostanza sottoposta a sorveglianza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 sia disciplinata da disposizioni comparabili a quelle del regolamento (UE) 2019/1381 sia per la fase preliminare alla presentazione sia per la fase di valutazione del rischio.

(8)Alla luce di quanto precede, il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 dovrebbe essere allineato alle modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002 introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381, in particolare per quanto riguarda i) la possibilità, prevista all’articolo 32 bis, di richiedere orientamenti prima della presentazione al personale dell’Autorità ogniqualvolta l’Autorità sia tenuta a fornire un parere o le sia chiesto di farlo; ii) l’obbligo, di cui all’articolo 32 ter, di notificare gli studi pertinenti all’Autorità; iii) l’obbligo dell’Autorità di consultare terzi di cui all’articolo 32 quater, iv) gli obblighi per quanto riguarda il formato dei dati da presentare di cui all’articolo 39 septies e v) le norme in materia di riservatezza di cui all’articolo 39.

(9)La fornitura da parte dell’Autorità, su richiesta, di orientamenti prima della presentazione sulle norme applicabili e sul contenuto prescritto per la presentazione dei fascicoli che dimostrano la sicurezza di una sostanza sottoposta a sorveglianza, elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, può migliorare la qualità delle informazioni presentate e quindi sostenere la valutazione della sicurezza. Gli operatori del settore alimentare e qualsiasi altra parte interessata possono tuttavia non essere in grado di avvalersi pienamente degli orientamenti prima della presentazione a causa del termine entro cui sono tenuti a presentare i loro fascicoli. Ai fini di una migliore qualità della valutazione scientifica, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate dovrebbero essere in grado di chiedere orientamenti prima di una potenziale presentazione a partire dal giorno dell’adozione di un parere da parte dell’Autorità a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1925/2006, nel quale sia individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute associati all’assunzione di una sostanza ma sia riconosciuta la persistenza dell’incertezza scientifica.

(10)Gli studi richiesti per dimostrare la sicurezza di una sostanza sottoposta a sorveglianza, elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tengono conto di una serie di fattori e possono pertanto variare notevolmente. La proroga del termine per la presentazione dei fascicoli da parte degli operatori del settore alimentare o delle parti interessate da 18 a 24 mesi dalla data in cui una sostanza è stata inserita nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 può agevolare la preparazione e la presentazione dei fascicoli e quindi fornire sostegno alla valutazione della sicurezza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC

 

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