Regolamento Delegato (UE) 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 77, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 30 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 640/2014 (2) contiene norme per stabilire il numero di animali accertati ai fini del sostegno accoppiato facoltativo sulla base delle domande di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o del sostegno allo sviluppo rurale sulla base delle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali. In particolare stabilisce norme per i casi di inadempienza per quanto riguarda il sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3) dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Poiché tale sistema di identificazione e registrazione contiene prescrizioni simili a quelle del sistema di identificazione e registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno allineare le norme per tenere conto delle inadempienze relative al sistema di identificazione e registrazione di queste tre categorie di animali. In tale contesto, è opportuno sostituire il riferimento ai «marchi auricolari» con un riferimento ai «mezzi di identificazione» in linea con questi due regolamenti.

(2)Tenendo conto dell’evoluzione del sistema integrato di gestione e di controllo e per motivi di semplificazione, è opportuno adeguare le sanzioni amministrative relative ai regimi di aiuti per animale e alle misure di sostegno connesse agli animali, di cui all’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, esentando fino a tre animali risultati non accertati dall’applicazione di sanzioni amministrative, a condizione che possano essere identificati individualmente mediante identificazione o documentazione giustificativa e adeguando il livello delle sanzioni da applicare se più di tre animali risultano non accertati.

(3)A norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (5), se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio. Inoltre, conformemente a tali regolamenti, gli eventi riguardanti gli animali quali nascite, decessi e spostamenti devono essere notificati alla banca dati informatizzata entro determinati termini. Il mancato rispetto dei termini è considerato un’inadempienza relativamente all’animale in questione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità e fatte salve altre condizioni di ammissibilità stabilite dallo Stato membro, i capi bovini, ovini e caprini dovrebbero essere considerati ammissibili all’aiuto o al sostegno senza l’applicazione di sanzioni amministrative, purché la comunicazione tardiva di un evento riguardante un animale abbia avuto luogo prima dell’inizio di un periodo di detenzione o prima di una specifica data di riferimento stabilita dallo Stato membro a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

(4)Per motivi di chiarezza e semplificazione, la formulazione dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dovrebbe essere armonizzata tra il sistema basato sulle domande e quello senza onere di domanda.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC

 

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