Regolamento (UE) 2021/840 del Pe e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’Unione e gli Stati membri si prefiggono l’obiettivo di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, al fine di garantire l’efficienza dell’economia dell’Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(2)Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3) prevede scambi d’informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell’euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (4) agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l’euro in tutta l’Unione.

(3)Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell’Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l’Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell’Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. Tali azioni potrebbero inoltre contribuire ad affrontare le sfide comuni per la lotta contro la criminalità organizzata, compreso il riciclaggio di denaro.

(4)Un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, aumentandone la fiducia in tale valuta e migliorando la protezione dell’euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma.

(5)Una solida protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria è una componente chiave di un’economia dell’Unione sicura e competitiva ed è direttamente connessa con l’obiettivo dell’Unione di migliorare l’efficienza del funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

(6)In passato il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE (5) e 2001/924/CE (6) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9) e 2006/850/CE del Consiglio (10) e dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), ha permesso di rafforzare le azioni dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per i periodi precedenti sono stati conseguiti con successo.

(7)Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia del programma d’azione pluriennale istituito dal regolamento (UE) n. 331/2014 (programma «Pericle 2020»), sostenuta da una relazione indipendente. La relazione era generalmente positiva riguardo al programma Pericle 2020, ma esprimeva preoccupazione per il numero limitato di autorità competenti che presentavano richiesta di attuare azioni nell’ambito del programma Pericle 2020 e per la qualità degli indicatori chiave di performance utilizzati per misurare i risultati del programma Pericle 2020. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Pericle 2020 e nella sua valutazione ex ante sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la sua proposta, la Commissione, tenendo conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della valutazione intermedia, è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma Pericle 2020 oltre il 2020, dati il suo valore aggiunto dell’Unione, il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni, nonché il suo contributo alla lotta alla criminalità organizzata.

(8)La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell’ambito del programma Pericle 2020, affrontando la necessità di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari e la massima partecipazione delle autorità competenti di vari paesi alle attività del programma Pericle 2020, continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione monetaria emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di performance.

(9)Sono stati rilevati centri di contraffazione monetaria in paesi terzi e la contraffazione dell’euro sta acquisendo una crescente dimensione internazionale. Le attività di sviluppo delle capacità e di formazione che coinvolgono le autorità competenti di paesi terzi dovrebbero pertanto essere considerate essenziali per il conseguimento di un’efficace protezione dell’euro e ulteriormente incoraggiate nel contesto della prosecuzione del programma Pericle 2020.

(10)Dovrebbe essere adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV»). È opportuno garantire che il programma Pericles IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell’euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere tutte le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate, in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea (BCE) ed Europol, all’interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l’assistenza e la formazione, ai fini dell’applicazione del programma Pericles IV. Inoltre, nell’attuazione del programma Pericles IV la Commissione dovrebbe basarsi sulla vasta esperienza della BCE in relazione allo svolgimento di attività di formazione e alla comunicazione di informazioni sulle banconote in euro contraffatte.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC

 

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