Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 196 e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),
considerando quanto segue:
(1)Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) rafforza la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell’Unione alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.
(2)Mentre la responsabilità primaria nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo spetta agli Stati membri, il meccanismo unionale, in particolare rescEU, promuove la solidarietà fra gli Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. A tal fine, il meccanismo unionale rafforza la risposta collettiva dell’Unione alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo mediante la costituzione di una riserva di risorse che integrano le risorse esistenti degli Stati membri, laddove le risorse disponibili a livello nazionale non siano sufficienti, consentendo in tal modo una preparazione e una risposta più efficaci, e migliorando la prevenzione e la preparazione alle catastrofi. Sono necessari stanziamenti finanziari adeguati per istituire, mobilitare e gestire le risorse di rescEU e per poter sviluppare ulteriormente il pool europeo di protezione civile e coprire i costi supplementari derivanti dalle sovvenzioni di adattamento e dal funzionamento delle risorse impegnate nel pool europeo di protezione civile.
(3)L’esperienza senza precedenti della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che l’Unione e gli Stati membri devono essere meglio preparati a rispondere ad emergenze su vasta scala che interessano contemporaneamente diversi Stati membri e che il quadro giuridico esistente in materia di salute e protezione civile dovrebbe essere rafforzato. La pandemia di COVID-19 ha inoltre evidenziato come le conseguenze delle catastrofi per la salute umana, l’ambiente, la società e l’economia possano assumere proporzioni catastrofiche. Durante la pandemia di COVID-19 l’Unione è stata in grado, sulla base delle disposizioni vigenti della decisione n. 1313/2013/UE, di adottare rapidamente disposizioni di attuazione volte ad allargare le risorse di rescEU per includere scorte di contromisure mediche comprendenti vaccini e farmaci ed attrezzature mediche per la terapia intensiva, dispositivi di protezione individuale e materiale di laboratorio, ai fini della preparazione e della risposta a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. Al fine di aumentare l’efficacia delle azioni di preparazione e risposta, nuove disposizioni che rafforzino l’attuale quadro giuridico, tra l’altro consentendo alla Commissione di ottenere direttamente, a determinate condizioni, le necessarie risorse di rescEU, potrebbero ridurre ulteriormente i tempi di mobilitazione in futuro. È altresì importante che le operazioni di rescEU siano ben coordinate con le autorità nazionali di protezione civile.
(4)I membri del Consiglio europeo, nella dichiarazione comune del 26 marzo 2020, e il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull’azione coordinata dell’UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (6), hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un sistema di gestione delle crisi più ambizioso e di più ampia portata all’interno dell’Unione.
(5)I cambiamenti climatici stanno portando a un aumento della frequenza, dell’intensità e della complessità delle catastrofi naturali all’interno dell’Unione e a livello mondiale, rendendo così necessario un elevato livello di solidarietà tra paesi. Catastrofi naturali come gli incendi boschivi possono determinare la perdita di vite, mezzi di sostentamento e biodiversità, provocano il rilascio di elevate quantità di emissioni di carbonio e causano una riduzione della capacità di assorbimento del carbonio del pianeta, il che aggrava i cambiamenti climatici. È pertanto essenziale rafforzare la prevenzione delle catastrofi, la preparazione e la risposta alle stesse e prevedere che il meccanismo unionale comprenda risorse sufficienti, anche durante il periodo transitorio di rescEU, per intervenire in caso di incendi boschivi e altre catastrofi naturali legate al clima.
(6)L’Unione mantiene il proprio impegno a favore di una protezione civile sensibile alla dimensione di genere, anche affrontando le vulnerabilità specifiche, e dello scambio di migliori pratiche sulle questioni di genere che emergono durante le catastrofi e le loro conseguenze immediate, compreso il sostegno fornito alle vittime della violenza di genere.
(7)Sulla base dei principi di solidarietà e copertura universale di servizi sanitari di qualità e del ruolo centrale dell’Unione nell’accelerare i progressi sulle sfide sanitarie globali, il meccanismo unionale dovrebbe contribuire a migliorare la capacità di prevenzione, preparazione e i mezzi di risposta anche in relazione alle emergenze mediche.
(8)Gli Stati membri sono incoraggiati, nel pieno rispetto delle loro strutture nazionali, a garantire che i servizi di primo intervento siano adeguatamente attrezzati e preparati a rispondere alle catastrofi.
(9)Per rafforzare la cooperazione in risposta alle catastrofi, le procedure amministrative dovrebbero essere semplificate, ove possibile, al fine di garantire un intervento rapido.
(10)Per essere più adeguatamente preparati ad affrontare in futuro catastrofi che interessino più Stati membri, è necessario intervenire con urgenza per rafforzare il meccanismo unionale. Il rafforzamento del meccanismo unionale dovrebbe essere complementare rispetto alle politiche e ai fondi dell’Unione e non dovrebbe sostituire l’integrazione della resilienza alle catastrofi in tali politiche e fondi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.185.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A185%3ATOC
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