Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 5.2, 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1)A seguito degli sviluppi economici e statistici degli ultimi anni è divenuto necessario riesaminare e aggiornare gli obblighi di segnalazione per i conti finanziari trimestrali al fine di garantire che tali requisiti siano ancora rilevanti per le analisi economiche.
(2)Diventa sempre più importante disporre di una disaggregazione più dettagliata del settore delle altre istituzioni finanziarie (AIF) per l'analisi del finanziamento e della connessione di tale settore. È necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti all'indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea (1) per richiedere la segnalazione delle disaggregazioni del settore degli AIF.
(3)Per meglio comprendere la globalizzazione e le fusioni e acquisizioni transfrontaliere, è necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti nell’indirizzo BCE/2013/24 per consentire la suddivisione degli investimenti diretti all'estero (IDE) in funzione di strumenti finanziari selezionati sulla base delle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) Capitolo 7, disposizione 7.98 (rubriche di registrazione per gli IDE) e allegato A, tabella 18.14 (relazioni tra le rubriche funzionali del BPM6 e le rubriche di strumenti finanziari del SEC).
(4)La segnalazione del sottosettore della banca centrale nei conti finanziari trimestrali è stata introdotta nel 2019 su base volontaria. Tale segnalazione dovrebbe ora essere richiesta dall’indirizzo BCE/2013/24 in modo da ricomprendere l’intera serie di obblighi di segnalazione nazionali rilevanti.
(5)Inoltre, è necessario modificare l’obbligo di segnalazione dei dati nazionali per attività e passività finanziarie stabilito nell'indirizzo BCE/2013/24 per consentire ulteriori disaggregazioni per strumento per assicurazioni vita e diritti pensionistici, al fine di supportare le analisi della stabilità economica e finanziaria.
(6)È necessario modificare l’obbligo di cui all'indirizzo BCE/2013/24 relativo alla comunicazione di informazioni esplicative su eventi specifici di rilievo e sui motivi delle revisioni dei conti finanziari nazionali trimestrali, per tener conto di eventi o revisioni inferiori allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell'area dell'euro ma significativi a livello nazionale.
(7)Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (3), gli Stati membri dovrebbero organizzare i propri compiti nel settore statistico e cooperare pienamente con il Sistema europeo di banche centrali al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.184.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A184%3ATOC
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