La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), e in particolare l'articolo 53, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l'articolo 76, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 2 marzo 2020 la Grecia ha presentato una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dopo un periodo di crisi migratoria.
(2)Il 6 marzo 2020, in risposta alla richiesta della Grecia, il Ministero della difesa belga, quale ente statale ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, ha importato e spedito in Grecia beni di soccorso urgenti e altre forniture necessarie al fine della loro distribuzione o messa a disposizione di richiedenti asilo e migranti.
(3)In attesa della notifica della decisione della Commissione, il Belgio ha autorizzato la sospensione dei dazi all'importazione e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili alle merci ai sensi dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 53, secondo comma, della direttiva 2009/132/CE.
(4)Il 23 marzo 2020 il Belgio ha presentato una richiesta di concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA alle merci fornite alla Grecia. Il Belgio ha trasmesso alla Commissione un elenco dettagliato indicante la natura e le quantità delle merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e in esenzione dall'IVA inviate alla Grecia.
(5)La richiesta del Belgio di concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle merci fornite alla Grecia è considerata come presentata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE, tenendo conto che la richiesta di assistenza è stata presentata dalla Grecia e che il Belgio ha risposto ai sensi dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE.
(6)La crisi umanitaria che esige l'assistenza urgente degli altri Stati membri, al fine di proteggere un numero crescente di richiedenti asilo e migranti durante l'inverno, e le enormi difficoltà che essa sta causando costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE.
(7)È pertanto opportuno concedere al Belgio una franchigia dai dazi all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un'esenzione dall'IVA applicabile alle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.
(8)Il 22 ottobre 2020 la Grecia ha confermato alla Commissione di aver ricevuto le merci di cui all'elenco dettagliato presentato dal Belgio; ha comunicato che il Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino era stato designato come destinatario delle merci di cui sopra per distribuirle o metterle gratuitamente a disposizione di richiedenti asilo e migranti; e ha riconosciuto che erano state adottate misure adeguate a garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci di cui sopra.
(9)È pertanto opportuno concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 per essere successivamente inviate in Grecia.
(10)L'11 febbraio 2021 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53 della direttiva 2009/132/CE,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono state soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)Le merci erano destinate ad essere distribuite e messe gratuitamente a disposizione dal Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino della Grecia a favore di richiedenti asilo e migranti;
(b)Le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
(c)Misure adeguate sono state adottate dalle autorità greche per garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci importate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.
Articolo 2
L'articolo 1 si applica alle merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 e successivamente fornite alla Grecia in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia il 2 marzo 2020 a norma dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE.
Articolo 3
Il Regno del Belgio e la Repubblica ellenica sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2021
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.184.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A184%3ATOC
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