La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Le commissioni pagate all’ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni sono calcolate utilizzando una metodologia stabilita nei regolamenti delegati (UE) n. 1003/2013 (3) e (UE) 2019/360 (4) della Commissione. Il periodo di riferimento per il fatturato applicabile nei suddetti regolamenti delegati è l’anno precedente a quello in cui le entrate sono versate.
(2)Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. Conformemente al periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il diritto dell’Unione ha cessato di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dal 31 dicembre 2020.
(3)Due repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel Regno Unito hanno trasferito parte dei loro servizi e delle loro attività nell’Unione al fine di poter continuare a fornire i loro servizi e le loro attività a controparti stabilite nell’Unione. Ciò ha modificato in modo significativo il numero di repertori di dati sulle negoziazioni attivi nell’Unione.
(4)I nuovi repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione hanno effettivamente iniziato la loro attività nell’Unione nel gennaio 2021, mentre il loro livello di attività nel 2020 è stato quasi inesistente. Pertanto, la commissione annuale di vigilanza che dovrebbero pagare per il 2021 sarebbe trascurabile, anche se verosimilmente le loro attività saranno significative. Per garantire che paghino una commissione proporzionata al fatturato effettivo nell’Unione, è opportuno che la commissione annuale di vigilanza per il 2021 sia calcolata sulla base del fatturato applicabile nel primo semestre del 2021.
(5)Per consentire all’ESMA di imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni commissioni proporzionate nel 2021 e di coprire nel contempo tutti i costi connessi alla vigilanza, è necessario modificare il periodo di riferimento per il calcolo delle commissioni annuali pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni all’ESMA nel 2021. Poiché i repertori di dati sulle negoziazioni interessati sono registrati presso l’ESMA a norma dei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365, è opportuno modificare contemporaneamente tale periodo di riferimento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.183.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A183%3ATOC
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