Raccomandazione (UE) 2021/816 del Consiglio del 20 maggio 2021 che modifica la Raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione.

Legge 404

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1).

(2)Il 2 febbraio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (2) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.

(3)La stessa modifica ha introdotto meccanismi per contenere la diffusione, nella zona UE+, delle varianti del virus SARS-COV-2 che destano preoccupazione (3).

(4)Da allora, sono state avviate campagne di vaccinazione di massa contro il virus SARS-COV-2 sia nella zona UE+ che in molte altre regioni e paesi terzi.

(5)Il 17 marzo 2021 la Commissione ha proposto due regolamenti (4) volti all’introduzione di certificati verdi digitali per facilitare la libera circolazione in condizioni di sicurezza nell’UE durante la pandemia di COVID-19. All’interno dell’UE, il certificato verde digitale sarà una prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, ha ricevuto un risultato negativo a un test, o è guarita dalla COVID-19. Spetta sempre agli Stati membri decidere quali restrizioni di sanità pubblica possano essere eliminate per i viaggiatori, ma questi allentamenti dovrebbero essere applicati in modo non discriminatorio ai viaggiatori in possesso di un certificato verde digitale.

(6)Sta diventando disponibile un numero sempre maggiore di pareri scientifici e di prove empiriche sugli effetti della vaccinazione, e tutti permettono di concludere che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione.

(7)Tali prove indicano che le restrizioni di viaggio potrebbero essere eliminate in certi casi, in condizioni di sicurezza, per le persone che possono dimostrare di aver ricevuto l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e che tali allentamenti potrebbero essere giustificati anche nella misura in cui una persona sia stata vaccinata con un vaccino anti COVID-19 che abbia completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS.

(8)I bambini che, data l’età, sono esclusi dalla vaccinazione contro la COVID-19, dovrebbero poter viaggiare con i loro genitori vaccinati a condizione di essere risultati negativi a un test PCR effettuato non più di 72 ore prima di attraversare la frontiera della zona UE+. In questi casi, gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l’arrivo.

(9)Sono pochi o inesistenti, tuttavia, gli studi che esaminano se le varianti che destano preoccupazione eludano la risposta immunitaria indotta dai vari vaccini anti COVID-19. Pertanto, in linea con l’approccio precauzionale, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di «freno di emergenza» per consentire agli Stati membri di adottare, in modo coordinato, misure urgenti e limitate nel tempo per reagire rapidamente alla comparsa, in un determinato paese terzo, di una variante oggetto di specifica attenzione, in particolare quando viene designata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) come variante di interesse. Questo «freno di emergenza» dovrebbe consentire l’adozione di misure adeguate, comprese limitazioni di ingresso, allo scopo di impedire l’importazione e la diffusione di tali varianti nella zona UE+. Tali misure dovrebbero essere oggetto di un rapido coordinamento in sede di Consiglio in modo da permettere un approccio comune.

(10)Nel valutare la situazione epidemiologica in un dato paese terzo dovrebbe essere preso in considerazione lo stato di avanzamento della campagna vaccinale contro il virus nella popolazione di tale paese.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.182.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A182%3ATOC

 

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