La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) (in prosieguo il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 (2), la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («l'inchiesta iniziale»).
(2)Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alle sovvenzioni a favore di tutti i produttori esportatori, la Commissione ha deciso di mantenere immutate le misure inizialmente stabilite regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione (3). La Commissione ha appurato che la modifica della legislazione turca in materia di sovvenzioni ai produttori di trote, oggetto del riesame, non giustificava la rettifica dei dazi compensativi applicati a tutti i produttori di trote della Turchia. Tuttavia si è osservato che le ripercussioni della modifica legislativa variavano a livello delle singole società e a seconda della specifica situazione di ciascuna società (4).
(3)Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo nei confronti di un produttore esportatore regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione (5).
(4)I dazi compensativi definitivi attualmente in vigore sono compresi tra l'1,5 % e il 9,5 %.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(5)In seguito alla pubblicazione di un avviso di scadenza (6), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
(6)La domanda è stata presentata il 25 novembre 2019 dalla Danish Aquaculture Organisation («TDAO» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 40 % della produzione totale dell'Unione di trote iridee o arcobaleno. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
(7)Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza, e a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo della Turchia («GDT») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Le consultazioni si sono svolte il 20 febbraio 2020.
(8)Durante le consultazioni preliminari, il GDT ha indicato che vi è stato un cambiamento sostanziale nei sistemi di sostegno della Turchia, dato che il totale dei pagamenti di sostegno e la quantità di produzione da sostenere sono diminuiti significativamente dal 2013. Il GDT ha pertanto ritenuto che non fosse necessario avviare un riesame in previsione della scadenza.
(9)La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati nella domanda di riesame costituissero le informazioni di cui il richiedente poteva ragionevolmente disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti le presunte sovvenzioni e in base alla quale essa ha aperto l'inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(10)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8) il 27 febbraio 2020 («l'avviso di apertura»). In conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.183.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A183%3ATOC
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