Decisione (PESC) 2021/813 del Consiglio del 20 maggio 2021 che modifica la Decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).

Legge 404

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1).

(2)Il 13 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/761 (2), che ha prorogato il mandato dell’EUAM Ucraina fino al 31 maggio 2021.

(3)Nel contesto di una revisione strategica dell’EUAM Ucraina, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che l’EUAM Ucraina debba essere prorogata fino al 31 maggio 2024 e che, dopo due anni, debba essere effettuata una valutazione strategica incentrata sull’evoluzione della dimensione politica.

(4)È opportuno pertanto prorogare la decisione 2014/486/PESC fino al 31 maggio 2024.

(5)L’EUAM Ucraina sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati all’articolo 21 del trattato,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La decisione 2014/486/PESC è così modificata:

1)All’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Ucraina nel periodo dal 1o giugno 2021 al 31 maggio 2024 è pari a 88 500 000 EUR.»;

2)L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Revisione strategica

Una valutazione strategica dell’EUAM Ucraina, incentrata sull’evoluzione della dimensione politica, è effettuata dopo il 31 maggio 2023.»;

3)All’articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 maggio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SANTOS SILVA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0149.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC

 

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