Decisione (UE) 2021/812 del Consiglio del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e nel Consiglio.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2016/838 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (2) («accordo»), entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)L’articolo 145, paragrafo 1, dell’accordo dispone che la Georgia debba presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una tabella di marcia completa relativa all’attuazione della legislazione georgiana sugli appalti pubblici completa di calendario e tappe previste e che comprenda tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo all’acquis dell’Unione.

(3)A norma dell’articolo 145, paragrafo 2, dell’accordo, è necessario un parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia completa diventi un documento di riferimento per l’attuazione del ravvicinamento legislativo della legislazione georgiana sugli appalti pubblici all’acquis dell’Unione.

(4)Conformemente all’articolo 146, paragrafo 2, dell’accordo, il ravvicinamento all’acquis dell’Unione è effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto dal programma di cui all’allegato XVI-B dell’accordo. L’attuazione di ciascuna fase deve essere valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all’articolo 408, paragrafo 4, dell’accordo, e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione di un reciproco accesso al mercato di cui all’allegato XVI-B dell’accordo.

(5)Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è chiamato ad adottare una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del proprio regolamento interno di cui all’allegato II della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia (3), che formuli un parere in merito alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano, nonché una valutazione del ravvicinamento della legislazione georgiana all’acquis dell’Unione compiuto finora nel contesto del completamento della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo. Il 31 marzo 2016 il governo georgiano ha approvato detta tabella di marcia con decreto n. 536 del governo georgiano «Concernente le modifiche programmate nel settore degli appalti pubblici previste per ottemperare agli obblighi in vigore tra la Georgia e l’UE nell’ambito dell’accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA)», modificato dai decreti del governo georgiano n. 154, del 22 gennaio 2018, e n. 974, del 12 giugno 2020.

(6)Dato atto del completamento della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo, il Consiglio di associazione deve adottare una decisione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del proprio regolamento interno di cui all’allegato I della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia, in merito alla concessione di un reciproco accesso al mercato delle forniture alle autorità governative centrali, conformemente all’allegato XVI-B dell’accordo.

(7)È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e nel Consiglio di associazione, poiché le decisioni previste vincoleranno l’Unione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» per quanto riguarda la tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano e il completamento della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» (4).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio di associazione per quanto riguarda la concessione di un reciproco accesso al mercato, conformemente all’allegato XVI-B dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0147.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC

 

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