Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/811 della Commissione del 20 maggio 2021 che modifica l’allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni elencate nel medesimo allegato. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/687 della Commissione (3) per garantire la continuità e la coerenza delle misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana nell’Unione dopo la scadenza della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) e l’inizio dell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 il 21 aprile 2021.

(3)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia nonché sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (5). Tali modifiche dovrebbero inoltre tener conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (6) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (codice OIE), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(4)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/687 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia e in Polonia.

(5)Nell’aprile 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Rimavska Sobota in Slovacchia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Slovacchia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, che è interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato in questione anziché come zona soggetta a restrizioni I.

(6)Nel maggio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Szamotuły in Polonia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, che è interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato in questione anziché come zona soggetta a restrizioni I.

(7)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia e in Polonia e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(8)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Slovacchia e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell’Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.

(9)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0114.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC

 

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