La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 della Commissione (2) abroga, tra l’altro, la decisione 2002/657/CE della Commissione (3). L’articolo 4 di tale decisione, in combinato disposto con l’allegato II della medesima, stabilisce i limiti minimi di rendimento richiesti per le sostanze farmacologicamente attive cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurano, acetato di medrossiprogesterone e verde di malachite in determinate matrici.
(2)L’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione (4) stabilisce le disposizioni transitorie relative ai valori di riferimento per interventi (RPA — reference points for action) per le sostanze farmacologicamente attive vietate. Fino al 27 novembre 2022 i limiti minimi di rendimento richiesti per il cloramfenicolo, i metaboliti di nitrofurano e la somma di verde malachite e di verde leucocomalachite, di cui all’allegato II della decisione 2002/657/CE, si dovrebbero applicare come valori di riferimento per interventi agli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e agli alimenti di origine animale prodotti nell’Unione.
(3)Ai fini di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1871, è pertanto opportuno che l’allegato II della decisione 2002/657/CE rimanga applicabile fino al 27 novembre 2022.
(4)Al fine di mantenere la continuità, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Abrogazioni e misure transitorie
Le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia, fino al 10 giugno 2026, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai fini di cui all’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1871, l’allegato II della decisione 2002/657/CE continua ad applicarsi fino al 27 novembre 2022.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0112.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC
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