Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/915 (1).
(2)Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1134 (2) che modifica la decisione (PESC) 2017/915 e proroga il periodo di attuazione delle attività di cui all’articolo 1 fino al 30 giugno 2021.
(3)Il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, il 31 marzo 2021, e Expertise France, il 6 aprile 2021, nelle rispettive qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto l’autorizzazione dell’Unione a prorogare per una seconda volta l’attuazione della decisione (PESC) 2017/915 fino al 31 gennaio 2022, a causa delle persistenti difficoltà derivanti dalla pandemia di COVID-19.
(4)Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/915 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie fino al 31 gennaio 2022,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/915 è sostituito dal seguente:
«A rticolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti il 31 gennaio 2022.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
A. SANTOS SILVA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0151.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC
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