Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2021 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il Regolamento (UE) n. 1293/2013.

EurLex 33

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)La legislazione e le politiche dell'Unione in materia di ambiente e clima e quelle pertinenti in materia di energia hanno migliorato in modo sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno notevoli conseguenze negative per l'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

(2)Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito con il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per il periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie di programmi dell'Unione che dal 1992 sostengono l'attuazione della legislazione in materia di ambiente e clima e delle priorità politiche in questi settori. Una recente valutazione intermedia ha indicato che il programma LIFE è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 dovrebbe pertanto essere mantenuto, modificandone alcune parti in base a quanto emerso dalla valutazione intermedia e dalle valutazioni successive. Di conseguenza, si dovrebbe istituire il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («programma LIFE») per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (5).

(3)Perseguendo il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle politiche e dai piani dell'Unione in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia, in particolare degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo («Green Deal europeo»), nonché dagli impegni internazionali dell'Unione in tali settori, il programma LIFE dovrebbe contribuire a una transizione giusta verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela, al ripristino e al miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa l'aria, l'acqua e il suolo, e della salute, all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, anche sostenendo l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 e affrontando la lotta al degrado degli ecosistemi, mediante interventi diretti o attraverso il sostegno all'integrazione di tali obiettivi in altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione dei programmi generali d'azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quale il Settimo programma d'azione per l'ambiente (6) e dai successivi programmi d'azione per l'ambiente.

(4)L'Unione si è impegnata a fornire una risposta globale agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenziano il nesso intrinseco tra la gestione delle risorse naturali intesa a garantirne la disponibilità a lungo termine e i servizi ecosistemici, e il rapporto di entrambi con la salute umana e una crescita economica sostenibile e socialmente inclusiva. In tale ottica, il programma LIFE dovrebbe essere ispirato ai principi di solidarietà, fornendo al contempo un contributo sostanziale sia allo sviluppo economico che alla coesione sociale.

(5)Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, i requisiti di protezione dell'ambiente e del clima dovrebbero essere integrati nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le azioni dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere promosse le sinergie e la complementarità con altri programmi di finanziamento dell'Unione, anche agevolando il finanziamento di attività che completano i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura e che promuovono l'uso e la replicazione di soluzioni sviluppate nell'ambito del programma LIFE. È necessario un coordinamento per evitare il doppio finanziamento. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri adottino misure volte a evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi supplementari per i beneficiari dei progetti a causa degli obblighi di notifica di diversi strumenti finanziari.

(6)Il programma LIFE dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia, in particolare per quanto riguarda l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, la convenzione sulla diversità biologica (7) e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (8) («accordo di Parigi sui cambiamenti climatici») nonché, tra l'altro, la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (9) («convenzione di Aarhus»), la convenzione dell'UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, la convenzione di Basilea delle Nazioni Unite sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, la convenzione di Rotterdam delle Nazioni Unite sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, e la convenzione di Stoccolma delle Nazioni Unite sugli inquinanti organici persistenti.

(7)L'Unione annette grande importanza alla sostenibilità a lungo termine dei risultati dei progetti finanziati dal programma LIFE, insieme alla capacità di salvaguardare e mantenere tali risultati una volta realizzati i progetti, tra l'altro attraverso la prosecuzione dei progetti o la replicazione o il trasferimento dei risultati.

(8)Per onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Unione deve trasformarsi in una società sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici. Per realizzare tale trasformazione occorre agire concentrandosi in particolare sui settori maggiormente responsabili degli attuali livelli di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento, in modo da promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché contribuire ad attuare il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, nonché la strategia a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima, in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il programma LIFE dovrebbe includere anche misure che concorrono ad attuare la politica di adattamento climatico dell'Unione per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

(9)I progetti nell'ambito del nuovo sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento delle capacità e sulla diffusione di conoscenze, competenze, metodi, tecniche e soluzioni innovative per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione riguardanti la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica. Tali azioni di rafforzamento delle capacità e di diffusione sono in genere azioni di coordinamento e sostegno a elevato valore aggiunto a livello di Unione, che sono volte a rimuovere le barriere di mercato che ostacolano la transizione socioeconomica verso l'energia sostenibile, e coinvolgono principalmente entità di piccole e medie dimensioni nonché molteplici attori, tra cui le autorità pubbliche locali e regionali e le organizzazioni senza scopo di lucro. Queste azioni producono molteplici benefici collaterali, come la lotta alla povertà energetica, il miglioramento della qualità dell'aria interna, la riduzione degli inquinanti locali grazie ai miglioramenti dell'efficienza energetica e all'aumento delle energie rinnovabili distribuite, il contributo a effetti economici positivi in ambito locale e a una crescita più socialmente inclusiva.

(10)Per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione, è necessario imprimere un'accelerazione alla trasformazione del settore dell'energia. Le azioni intese al rafforzamento delle capacità a sostegno dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, finanziate fino al 2020 nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (10), dovrebbero essere integrate nel nuovo sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e a generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica già disponibili, che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il programma LIFE dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate e tutti i settori implicati nella transizione verso l'energia pulita. Includere nel programma LIFE le suddette azioni di rafforzamento delle capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È opportuno pertanto raccogliere e divulgare i dati sull'utilizzo nei progetti del programma LIFE delle soluzioni di ricerca e innovazione esistenti, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («Orizzonte Europa») e dai programmi che lo hanno preceduto.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC

 

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