Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di rafforzare la protezione dei passeggeri e di incoraggiare un aumento dei viaggi ferroviari, tenendo debitamente conto, in particolare, degli articoli 11, 12 e 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla luce di tali modifiche e a fini di chiarezza, è pertanto opportuno procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007.
(2)Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto ferroviario ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto.
(3)Nonostante siano stati compiuti considerevoli progressi nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.
(4)In particolare, poiché il passeggero del trasporto ferroviario è la parte più debole del contratto di trasporto, è necessario tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.
(5)La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali cerca di innalzare il livello di tutela dei consumatori nell'Unione, assicurare condizioni di parità per le imprese ferroviarie e garantire un livello uniforme di diritti ai passeggeri. I passeggeri dovrebbero ricevere informazioni quanto più precise possibile in merito ai loro diritti. Poiché taluni formati moderni di biglietti non consentono fisicamente di stampare le informazioni su di essi, dovrebbe essere possibile fornire con altri mezzi le informazioni prescritte dal presente regolamento.
(6)I servizi ferroviari offerti esclusivamente a fini storici o turistici generalmente non rispondono alle normali esigenze di trasporto. Tali servizi sono generalmente isolati dal resto del sistema ferroviario dell'Unione e usano una tecnologia che può limitare la loro accessibilità. Fatta eccezione per alcune disposizioni che dovrebbero applicarsi a tutti i servizi di trasporto di passeggeri nell'insieme dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter accordare ai servizi ferroviari offerti esclusivamente a fini storici o turistici deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
(7)I servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri hanno natura diversa dai servizi di trasporto di passeggeri a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere a tali servizi una deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento in materia di diritti dei passeggeri. Tuttavia, tali deroghe non dovrebbero applicarsi alle norme essenziali, in particolare alle disposizioni relative alle condizioni non discriminatorie dei contratti di trasporto, ai diritti di acquisto dei biglietti ferroviari senza difficoltà eccessive, alla responsabilità delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, al requisito che tali imprese siano adeguatamente assicurate e al requisito che siano adottate misure idonee per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni. I servizi regionali sono maggiormente integrati nel resto del sistema ferroviario dell'Unione e i viaggi in questione sono più lunghi. Per i servizi ferroviari regionali per passeggeri, le eventuali deroghe dovrebbero pertanto essere ancor più limitate. Per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali per passeggeri, le deroghe alle disposizioni del presente regolamento che facilitano l'utilizzo dei servizi ferroviari da parte delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta dovrebbero essere eliminate completamente, in modo graduale, e le deroghe non dovrebbero applicarsi alle disposizioni del presente regolamento che promuovono l'uso delle biciclette. Inoltre, la possibilità di accordare ai servizi regionali una deroga a taluni obblighi in materia di fornitura di biglietti cumulativi e itinerari alternativi dovrebbe essere limitata nel tempo.
(8)Uno degli scopi del presente regolamento è migliorare i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di accordare deroghe ai servizi in regioni in cui una parte significativa del servizio è operata al di fuori del territorio dell'Unione.
(9)Inoltre, per consentire un'agevole transizione dal quadro istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1371/2007 a quello previsto dal presente regolamento, le precedenti deroghe nazionali dovrebbero essere eliminate gradualmente per garantire la necessaria certezza e continuità del diritto. Agli Stati membri che al momento applicano deroghe a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1371/2007 dovrebbe essere consentito di concedere una deroga esclusivamente a quei servizi ferroviari nazionali per passeggeri per le disposizioni del presente regolamento che richiedono adattamenti significativi e, in ogni caso, solo per un periodo di tempo limitato. Agli Stati membri dovrebbe altresì essere consentito, per un periodo transitorio, di accordare una deroga all'obbligo di diffondere informazioni sulla circolazione e di viaggio tra gli operatori, ma solo qualora non sia tecnicamente fattibile per il gestore dell'infrastruttura di fornire tali dati in tempo reale a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, tour operator o gestore della stazione. Una valutazione di quanto sia tecnicamente fattibile dovrebbe essere effettuata almeno ogni due anni.
(10)Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione quando accordano ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri una deroga all'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento. Nel fornire tale informazione, gli Stati membri dovrebbero spiegare i motivi della concessione di tali deroghe e le misure adottate o previste per conformarsi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento alla scadenza delle deroghe in questione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC
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