Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica contrastando l’uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici e contribuendo alla sicurezza pubblica in tutta l’Unione. Dovrebbe essere migliorato il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting e la fiducia degli utilizzatori nell’ambiente online, nonché potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee in una società aperta e democratica, e per la libertà e il pluralismo dei media.
(2)Le misure normative volte a contrastare la diffusione di contenuti terroristici online dovrebbero essere integrate da strategie degli Stati membri intese a contrastare il terrorismo, tra cui il rafforzamento dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico, lo sviluppo di narrazioni alternative e controargomentazioni, e altre iniziative volte a ridurre l’impatto dei contenuti terroristici online e la vulnerabilità a essi, nonché investimenti in attività sociali, iniziative di deradicalizzazione e dialogo con le comunità interessate, al fine di raggiungere una prevenzione costante della radicalizzazione nella società.
(3)Contrastare i contenuti terroristici online, che fanno parte del problema più ampio dei contenuti illegali online, richiede una combinazione di misure legislative, non legislative e volontarie basate sulla collaborazione tra le autorità e i prestatori di servizi di hosting, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
(4)I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell’economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico, così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, contribuendo in modo significativo all’innovazione, alla crescita economica, e alla creazione di posti di lavoro nell’Unione. In alcuni casi, tuttavia, i servizi di prestatori di servizi di hosting sono utilizzati impropriamente da terzi al fine di perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l’uso improprio di tali servizi da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per diffondere contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e reclutare adepti, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.
(5)Pur non essendo l’unico fattore, la presenza di contenuti terroristici online si è rivelata un catalizzatore della radicalizzazione degli individui che può portare a atti terroristici e, pertanto, ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell’importanza del ruolo che svolgono nonché delle capacità e dei mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi di hosting hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall’uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi online, tenendo conto al contempo dell’importanza fondamentale della libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee in una società aperta e democratica.
(6)Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online, sono stati avviati a livello dell’Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting. Tali sforzi devono essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre ulteriormente l’accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un problema in rapida evoluzione. Il quadro legislativo fa leva su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione (3), e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte a contrastare i contenuti online illegali e nocivi, in linea con il quadro orizzontale stabilito dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e a quella del Consiglio europeo di migliorare l’individuazione e la rimozione dei contenuti online che incitano a compiere atti terroristici.
(7)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della direttiva 2000/31/CE (4). In particolare, tutte le misure adottate da un prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, comprese eventuali misure specifiche, non dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il prestatore di servizi di hosting, del beneficio dell’esenzione di responsabilità prevista in tale direttiva. Inoltre, il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting se non sono soddisfatte le condizioni stabilite in tale direttiva per beneficiare dell’esenzione di responsabilità.
(8)In caso di conflitto tra il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano i servizi di media audiovisivi definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, la direttiva 2010/13/UE dovrebbe prevalere. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video.
(9)Il presente regolamento dovrebbe definire norme intese a contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Tali norme dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali tutelati nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).
(10)Il presente regolamento intende contribuire alla protezione della pubblica sicurezza, attuando nel contempo adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali, inclusi il diritto al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni, la libertà d’impresa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, è proibita ogni discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione e di informazione, e la libertà e il pluralismo dei media, che costituiscono i fondamenti essenziali di una società pluralista e democratica, nonché valori su cui si fonda l’Unione. Le misure che incidono sulla libertà di espressione e di informazione dovrebbero essere rigorosamente mirate a contrastare la diffusione di contenuti terroristici online, nel rispetto del diritto di ricevere e comunicare informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge. L’adozione di misure online efficaci per contrastare i contenuti terroristici online e la protezione della libertà di espressione e informazione non sono elementi contrastanti, bensì obiettivi complementari che si rafforzano a vicenda.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC
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