La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («l’accordo»), è stato firmato, a nome dell’Unione, il 29 dicembre 2020.
(2)La parte seconda, titolo I, capo 2, dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. L’allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto) dell’accordo contiene un elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario. L’allegato ORIG-2 A stabilisce regole alternative applicabili in luogo di quelle contenute nell’allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto) affinché determinati prodotti siano considerati originari del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o dell’Unione entro i limiti del contingente annuo applicabile.
(3)I prodotti ai quali si applicano le regole alternative di cui all’allegato ORIG-2 A possono essere importati nell’Unione purché soddisfino le condizioni in esso stabilite.
(4)Al fine di garantirne una gestione efficace nel quadro della legislazione applicabile dell’Unione, i contingenti annuali di cui all’allegato ORIG-2 A dovrebbero essere gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, conformemente alle norme di gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3).
(5)A norma dell’articolo 12 della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio (4), «l’accordo» si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021. Al fine di garantire una gestione efficace e un’applicazione tempestiva dei contingenti di origine di cui all’allegato ORIG-2 A dell’accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Le deroghe di cui all’allegato ORIG-2 A dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo»), si applicano, per i prodotti elencati nell’allegato e importati nell’Unione, entro i limiti dei contingenti ivi stabiliti.
Articolo 2
I contingenti di cui all’allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Per beneficiare dei contingenti di cui all’allegato, se il trattamento tariffario preferenziale è richiesto sulla base di un’attestazione di origine, tale attestazione è redatta conformemente all’articolo ORIG.19 dell’accordo e contiene la seguente dicitura supplementare in inglese: «Origin quotas — Product originating in accordance with Annex ORIG-2 A».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 Maggio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.167.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167%3ATOC
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