Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (3) impone agli Stati membri l’obbligo di gestire i registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e dei relativi depositi.
(2)La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (4) estende l’uso del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), attualmente impiegato per controllare i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, al controllo di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.
(3)Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema informatizzato garantendo la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, è necessario modificare l’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 per definire le informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri elettronici in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente.
(4)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la precisazione delle informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri della banca dati elettronica in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato e di agevolare la lotta contro la frode, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(5)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Tenuto conto dei limiti fissati dal regolamento (UE) n. 389/2012, il trattamento di tali dati nell’ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri.
(6)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(7)Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2020/262 sull’automazione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali e per concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 389/2012,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono aggiunte le lettere seguenti:
«l)Per gli speditori certificati che spediscono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità del destinatario nello Stato membro di destinazione e il periodo di validità della certificazione temporanea;
m)Per i destinatari certificati che ricevono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità della certificazione temporanea.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Maggio 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.167.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167%3ATOC
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