La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione a focolai di HPAI.
(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri in seguito alla comparsa focolai di HPAI in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato recentemente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/688 della Commissione (4) a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Germania, Francia e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/688 il Belgio ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui erano detenuti volatili in cattività nelle sua provincia della Fiandra occidentale.
(7)Inoltre la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle sue regioni di Haskovo e Plovdiv.
(8)Anche la Danimarca ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel comune di Holstebro di tale Stato membro.
(9)Anche la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in un’azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel Land della Bassa Sassonia di tale Stato membro.
(10)Inoltre la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle sua regione Grande Est.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.165.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165I%3ATOC
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