La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 38, lettere c), d) ed e),
considerando quanto segue:
(1)La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 (2) e (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3).
(2)Per affrontare le specifiche circostanze dovute all’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione (4) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).
(3)Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 1o febbraio 2021.
(4)Inoltre, per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (6) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a evitare gravi rischi sanitari per il personale delle autorità competenti, considerata la difficoltà a eseguire quei controlli e attività e nella misura necessaria a gestire le relative gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri. Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato al 1o luglio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione (7). È pertanto opportuno che le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 continuino ad applicarsi per lo stesso periodo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.
(5)L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 fissa una percentuale inferiore rispetto all’articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le ispezioni e le visite a norma dell’articolo 65, paragrafo 1 e 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 da effettuarsi senza preavviso. Affinché dette ispezioni e visite possano effettuarsi realmente e in sicurezza, è opportuno creare la possibilità di prevedere un preavviso di 24 ore per le ispezioni e le visite senza preavviso.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.
(7)È necessario evitare di perturbare l’applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. A tale riguardo è pertanto opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1o febbraio 2021.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC
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