La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punti i) e ii),
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire l’integrità della produzione biologica, è necessario stabilire condizioni e criteri specifici per l’esecuzione dei controlli ufficiali svolti per garantire la tracciabilità in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione e la conformità al regolamento (UE) 2018/848, in particolare per quanto riguarda l’ispezione fisica in loco degli operatori o gruppi di operatori biologici di cui all’articolo 38, paragrafo 3, di detto regolamento. Per essere efficace, tale ispezione fisica in loco dovrebbe comprendere almeno un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa mediante verifiche della documentazione contabile. Il controllo della tracciabilità mira a confermare se i prodotti ricevuti o inviati dall’operatore o dal gruppo di operatori sono biologici o in conversione. Il controllo del bilancio della massa ha lo scopo di determinare il bilancio tra i fattori e il volume di produzione dell’operatore o del gruppo di operatori e, in particolare, la plausibilità dei volumi di prodotti biologici o in conversione. È opportuno stabilire gli elementi che devono essere oggetto del controllo della tracciabilità e del controllo del bilancio della massa.
(2)Ai fini dei controlli ufficiali, il concetto di gruppo di operatori di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 comprende una categoria specifica di operatori che sono agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura e le cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione o l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi. Ciascun gruppo di operatori deve istituire un sistema di controlli interni che comprenda una serie documentata di attività di controllo. L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, dovrebbe essere adeguatamente qualificata per valutare il sistema di controlli interni ed effettuare nuove ispezioni su un campione dei membri del gruppo di operatori selezionato in base al rischio, al fine di trarre una conclusione sulla conformità globale del gruppo. È pertanto necessario stabilire i requisiti inerenti alla competenza dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo per valutare la composizione specifica degli operatori all’interno di un gruppo e il sistema di controlli interni, affinché il quadro di valutazione del sistema di controlli interni e la selezione del campione dei membri da sottoporre a nuove ispezioni siano armonizzati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC
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