Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Corte dei conti europea (2),
considerando quanto segue:
(1)L’Unione deve avere a disposizione la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (3) («risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati») nelle migliori condizioni possibili e pertanto è opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri forniscono tale risorsa propria alla Commissione.
(2)Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (4) contiene norme in materia di messa a disposizione alla Commissione delle risorse proprie dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e d), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e di modalità amministrative comuni alle altre risorse proprie, che possono essere applicate, ove opportuno, mutatis mutandis in assenza di un unico regolamento che disciplini la messa a disposizione di tutte le risorse proprie dell’Unione.
(3)Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione i documenti e le informazioni necessarie alla Commissione all’esercizio delle competenze a essa attribuite in materia di risorse proprie dell’Unione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione estratti periodici relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
(4)Gli Stati membri dovrebbero essere in condizione in ogni momento di fornire alla Commissione i documenti giustificativi del calcolo dell’importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
(5)L’aliquota uniforme di prelievo della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 («risorsa propria basata sul RNL») dovrebbe essere determinata dopo aver sommato le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale decisione nonché le entrate provenienti dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.
(6)Le riduzioni lorde dei contributi annuali basati sull’RNL concesse alla Danimarca, alla Germania, all’Austria, ai Paesi Bassi e alla Svezia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 dovrebbero essere prese in considerazione per la contabilizzazione della risorsa propria basata sull’RNL a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e per la messa a disposizione di tale risorsa propria a norma dell’articolo 10 bis del medesimo regolamento.
(7)Al fine di assicurare che il bilancio dell’Unione sia finanziato in tutte le circostanze, è opportuno stabilire una procedura secondo la quale gli Stati membri mettono a disposizione dell’Unione, sotto forma di dodicesimi mensili, la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, iscritta nel bilancio e successivamente adeguano gli importi messi a disposizione.
(8)La metodologia di calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, dovrebbe essere chiaramente definita prendendo in considerazione l’aliquota uniforme di prelievo applicabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
(9)La risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati dovrebbe essere messa a disposizione sotto forma di iscrizione degli importi dovuti nel conto aperto ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, per tale scopo a nome della Commissione presso la tesoreria di ogni Stato membro o l’organismo designato da ogni Stato membro.
(10)A fini di semplificazione, la procedura di adeguamento della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati dovrebbe essere allineata alle disposizioni in materia di adeguamento delle risorse proprie esistenti. È opportuno che l’importo complessivo degli adeguamenti venga ridistribuito immediatamente tra gli Stati membri.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it