Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 Maggio 2021 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento (UE) 2018/1672 del Pe e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e),

considerando quanto segue:

1)Il regolamento (UE) 2018/1672 prevede un sistema di controlli sul denaro contante accompagnato o non accompagnato di valore pari o superiore a 10 000 EUR in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, a integrazione del quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2)Oltre ai dati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672, nel modulo pertinente dovrebbero essere inclusi i seguenti dati specifici per identificare il portatore, il dichiarante, il proprietario, il mittente o il destinatario, a seconda dei casi: numeri di identificazione personale e genere per le persone fisiche, numero di registrazione e numero di identificazione degli operatori economici, nome del registro e paese di registrazione per le persone giuridiche, paese di rilascio e data di rilascio dei documenti di identificazione, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica come dati di contatto, numero di riferimento e società di trasporto per i mezzi di trasporto. L'inclusione di tali dati è necessaria per ridurre il rischio di errori relativi all'identità e di ritardi in caso di verifica successiva, nonché ai fini dell'analisi del rischio e per migliorare l'efficacia del quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672.

3)Per rimediare ai casi in cui vi siano più proprietari, destinatari o destinatari previsti o diversi tipi di denaro contante e lo spazio disponibile nel modulo di dichiarazione o nel modulo informativo non sia sufficiente, i dichiaranti dovrebbero essere tenuti a utilizzare pagine supplementari da allegare al modulo come parte integrante dello stesso. Per garantire un approccio armonizzato per quanto concerne l'applicazione dei controlli e l'elaborazione, la trasmissione e l'analisi delle dichiarazioni da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire modelli per le pagine supplementari.

4)Affinché le autorità competenti possano trasmettere le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672 alle autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, alla Commissione, alla Procura europea e a Europol, ove siano competenti ad agire, è opportuno stabilire il modello per il modulo da utilizzare per la trasmissione di tali informazioni. Scopo di tale modulo è garantire la raccolta accurata e uniforme e la trasmissione effettiva delle informazioni ottenute a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672 e delle dichiarazioni ottenute a norma dell'articolo 3 o 4 di tale regolamento, qualora vi siano indizi che denotino la correlazione tra il denaro contante e le attività criminose. Inoltre il modulo dovrebbe essere utilizzato per la trasmissione di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.

5)A causa del diverso contenuto delle informazioni da trasmettere e della diversa frequenza di trasmissione, il modulo dovrebbe essere costituito da due parti. La prima parte del modulo è destinata alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento. Come parte integrante di tale modulo riservato all'ufficio ADM le autorità competenti dovrebbero trasmettere anche, in funzione delle circostanze di fatto, una dichiarazione d'ufficio redatta a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la registrazione delle informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672, e le dichiarazioni ottenute a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento qualora vi siano indizi che denotino la correlazione tra il denaro contante e le attività criminose. Al fine di garantire una registrazione uniforme delle informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, le autorità competenti dovrebbero utilizzare gli stessi moduli per registrare i dati necessari. La seconda parte del modulo è destinata alla trasmissione periodica di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1672.

6)Al fine di attuare la trasmissione tecnica per via elettronica delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 fra le autorità competenti di ciascuno Stato membro e l'Unità di informazione finanziaria del rispettivo Stato membro, è necessario stabilire norme tecniche per lo scambio continuo di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale (SID) istituito a norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (3). Tali norme mirano a ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri. Le stesse norme dovrebbero applicarsi alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1672. Anche la trasmissione delle informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1672 dovrebbe essere effettuata tramite il SID conformemente al regolamento (CE) n. 515/97.

7)Per consentire alle autorità competenti di ciascuno Stato membro di trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1672, è opportuno stabilire delle norme. Ai fini del regolamento (UE) 2018/1672, la messa a disposizione della Commissione delle informazioni pertinenti in formato elettronico dovrebbe essere considerato uno scambio di informazioni sufficiente, senza richiedere l'adozione del formato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1672.

8)Dato che il regolamento (UE) 2018/1672 si applica a decorrere dal 3 giugno 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

9)Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali basato sul presente regolamento è soggetto rispettivamente ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri e il trattamento nell'ambito del SID.

10)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 12 febbraio 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.167.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167%3ATOC

 

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