Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio del 30 Aprile 2021 che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 311, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (1), in particolare l’articolo 10,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio, le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie e gli obblighi pertinenti in materia di comunicazione sono componenti importanti del sistema delle risorse proprie dell’Unione che integrano in modo più dettagliato le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

(2)Per motivi di coerenza si dovrebbero includere nel presente regolamento le disposizioni in materia di controlli del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (3).

(3)Ai fini del pareggio del bilancio, l’eventuale eccedenza delle entrate dell’Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio dovrebbe essere riportata all’esercizio successivo. Si dovrebbe quindi determinare il saldo da riportare.

(4)Gli Stati membri dovrebbero procedere a verifiche e indagini concernenti il calcolo, l’accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie dell’Unione. Per agevolare l’applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare che gli Stati membri e la Commissione cooperino.

(5)Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell’Unione, è opportuno che siano fornite al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni adeguate. Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell’Unione e, se del caso, trasmetterle tali documenti e informazioni.

(6)Ai fini della coerenza e della chiarezza, si dovrebbero stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi dei funzionari e altri agenti e degli esperti nazionali distaccati che partecipano ai controlli in materia di risorse proprie dell’Unione. In particolare, dovrebbero essere stabilite le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell’Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d’ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario specificare lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità per lo Stato membro interessato di opporsi alla presenza di funzionari di altri Stati membri a un controllo.

(7)Le modalità mediante le quali gli Stati membri responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione dovrebbero porla in grado di monitorare l’operato degli Stati membri nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.

(8)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali e di presentazione delle relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)È opportuno far ricorso alla procedura consultiva per l’adozione degli atti di esecuzione volti a definire le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali e di presentazione delle relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.

(10)Un adeguato controllo parlamentare, come stabilito nei trattati, è necessario per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC

 

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