Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/753 del Consiglio del 6 Maggio 2021 che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della Direttiva 2006/112/CE.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») a tre categorie di soggetti passivi: i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 37 000 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella cessione di beni; i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 24 300 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).

(2)Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio (2) Malta è stata autorizzata ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE al fine di concedere una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo non supera i 20 000 EUR.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 ottobre 2020 Malta ha chiesto l’autorizzazione ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura di deroga all’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, che la autorizza ad applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) o nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR («misura di deroga»). La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla domanda, che sono state fornite con lettera protocollata presso la Commissione il 9 novembre 2020.

(4)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 17 dicembre 2020, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda di Malta. Con lettera del 18 dicembre 2020 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutte le informazioni che ha reputato necessarie per l’esame della domanda.

(5)Considerato che l’aumento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese, nonché semplificare la riscossione dell’IVA per le autorità fiscali, e considerato che le ripercussioni per il gettito IVA totale riscosso da Malta allo stadio del consumo finale sono irrilevanti, è opportuno autorizzare Malta ad applicare la misura di deroga.

(6)La misura di deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto Malta effettuerà un calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (3).

(7)È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire la valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza della soglia. Inoltre, l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE è soppresso dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (4), che stabilisce norme più semplici in materia di IVA per le piccole imprese, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare Malta ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(8)È opportuno pertanto abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/279,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) o nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale a 30 000 EUR.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/279 è abrogata.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica fino al 31 Dicembre 2024.

Articolo 4

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 Maggio 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.163.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A163%3ATOC

 

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