La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 settembre 2020 il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine («l'autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 16 marzo 2021, la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi contenenti propan-2-olo come prodotti per l'igiene umana («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
(2)Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda l'uso di disinfettanti per le mani a base di alcol come misura preventiva contro la diffusione della COVID-19, in alternativa al lavaggio delle mani con acqua e sapone.
(3)Il principio attivo della formulazione a base di propan-2-olo raccomandata dall'OMS è il propan-2-olo. Il propan-2-olo è approvato ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana) di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(4)Dall'inizio della pandemia di COVID-19 i prodotti disinfettanti hanno registrato una domanda estremamente elevata in Irlanda, che ha portato a una carenza senza precedenti nell'approvvigionamento di tali prodotti sul mercato irlandese. La COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica in Irlanda ed è fondamentale disporre di un numero sufficiente di prodotti disinfettanti per limitarne la diffusione.
(5)Conformemente alle condizioni previste nella misura, le imprese che intendono mettere a disposizione sul mercato tali prodotti devono fornire informazioni specifiche sui loro prodotti all'autorità competente, che deciderà se autorizzarne la messa a disposizione sul mercato.
(6)Il 5 febbraio 2021 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata per l'autorizzazione della proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata presentata a causa dei timori che la COVID-19 possa mettere a rischio la salute pubblica anche dopo il 16 marzo 2021 e tenendo conto del fatto che l'autorizzazione di ulteriori prodotti disinfettanti sul mercato è fondamentale per limitare i rischi da COVID-19.
(7)Secondo l'autorità competente la domanda di prodotti disinfettanti per l'igiene umana rimane estremamente elevata a causa della continua incidenza della COVID-19 in Irlanda.
(8)L'autorità competente ha incoraggiato tutte le imprese che hanno messo i loro prodotti a disposizione sul mercato nell'ambito della misura a chiedere quanto prima una regolare autorizzazione del prodotto, al fine di ridurre al minimo le carenze nella commercializzazione dei prodotti. Alcune imprese hanno chiesto un'autorizzazione nazionale per i loro prodotti. Tuttavia la valutazione delle domande richiede un tempo considerevole.
(9)Poiché la COVID-19 continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica e tale rischio non può essere adeguatamente contenuto in Irlanda in assenza di ulteriori prodotti disinfettanti autorizzati sul mercato, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.
(10)Dato che la misura non è più in vigore dal 17 marzo 2021, la decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine può prorogare l'autorizzazione di messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi contenenti propan-2-olo come prodotti per l'igiene umana fino al 18 settembre 2022.
Articolo 2
Il ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'alimentazione e delle risorse marine è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 17 Marzo 2021.
Fatto a Bruxelles, il 6 Maggio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.162.01.0050.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A162%3ATOC
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