Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/761 della Commissione del 7 Maggio 2021 che modifica gli allegati da I a IV del Regolamento d’Esecuzione 2017/717.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione (2) stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati redatti previa consultazione degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi.

(2)Dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici connessi all’uso dei modelli di certificati zootecnici per quanto riguarda la verifica dell’identità degli animali riproduttori. Tenendo conto dell’esperienza acquisita dalla data di applicazione di tale regolamento di esecuzione, i modelli di certificati zootecnici dovrebbero essere modificati per agevolare la verifica dell’identità degli animali riproduttori. In un certificato zootecnico le informazioni dettagliate, o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili, dovrebbero figurare nella casella corrispondente ai risultati della verifica dell’identità degli animali riproduttori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717.

(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 Agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Maggio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.162.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A162%3ATOC

 

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