Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 Maggio 2021 che modifica i Regolamenti d’Esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche.

(2)Al fine di chiarire con precisione entro quando gli Stati membri devono comunicare i quantitativi oggetto di titoli e le informazioni relative al sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli («sistema elettronico LORI») di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (5), ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1, è opportuno modificare gli articoli 16, 17 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(3)Le norme sulla validità dei certificati IMA 1 per i prodotti lattiero-caseari devono essere modificate e allineate alle norme generali sul periodo di validità dei titoli di importazione. L'ultima frase dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto essere soppressa.

(4)Gli operatori che presentano domanda di titoli di esportazione per via elettronica dovrebbero essere autorizzati a presentare, secondo le stesse modalità, la dichiarazione di ammissibilità degli importatori degli Stati Uniti d'America che accompagna le domande di titoli di esportazione nell'ambito dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America. L'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto essere modificato.

(5)A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tutti i dati relativi agli operatori che hanno presentato domande di esportazione nell'ambito dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America, compreso il loro numero EORI. Poiché non tutti gli operatori sono tenuti a disporre di tale numero, gli Stati membri dovrebbero notificare tale numero solo nel caso in cui gli operatori lo possiedano. Tale articolo dovrebbe pertanto essere modificato.

(6)A norma dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, gli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell'Unione, nonché per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori, possono presentare più di una domanda di titolo al mese, qualsiasi giorno. Al fine di garantire la coerenza di tale metodo di gestione, la deroga all'articolo 6 del citato regolamento dovrebbe riferirsi all'intero articolo e non soltanto ai paragrafi 1 e 2. L'articolo 72, paragrafo 4, dello stesso regolamento dovrebbe inoltre essere rettificato, introducendo un riferimento specifico ai certificati IMA 1.

(7)Per motivi di chiarezza è opportuno armonizzare le norme relative alla compilazione delle sezioni 8 e 24 delle domande di titoli di importazione e delle domande di titoli per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine delle merci. Gli articoli 22 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, nonché le pertinenti caselle dei contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XII di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere modificati.

(8)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione (6) apre tre contingenti tariffari per il riso originario del Vietnam. Al fine di armonizzare la gestione di tali contingenti tariffari con le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno integrare le tabelle e le norme che disciplinano questi tre contingenti tariffari nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991. Gli articoli 27 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero pertanto essere modificati e un nuovo articolo 29 bis dovrebbe essere integrato nello stesso regolamento.

(9)La tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4450 di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe essere aggiornata con la nuova classificazione delle carni bovine e con il nuovo nome dell'autorità competente per il rilascio dei certificati di autenticità comunicati dall'Argentina.

(10)Al fine di evitare qualsiasi malinteso riguardo all'età massima degli animali della specie bovina le cui carcasse sono ammissibili nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4002 di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno modificare la pertinente tabella di tale allegato.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.162.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A162%3ATOC

 

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