La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 7, di tale regolamento, dispone procedure specifiche per la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma delle direttive 70/524/CEE (2) e 82/471/CEE (3) del Consiglio.
(2)L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l’obbligo di adottare un regolamento per ritirare dal mercato gli additivi per mangimi per i quali non sia stata fornita entro un periodo specificato la notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. Lo stesso obbligo si applica agli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prima del termine previsto da tali disposizioni, o per i quali una richiesta che era stata presentata è stata in seguito ritirata.
(3)Tali additivi per mangimi dovrebbero pertanto essere ritirati dal mercato. Poiché l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 non distingue tra le autorizzazioni rilasciate per un periodo limitato e quelle rilasciate per un periodo illimitato, a fini di chiarezza è opportuno disporre il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi i cui periodi di autorizzazione limitati a norma della direttiva 70/524/CEE sono già scaduti.
(4)Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate.
(5)A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano, qualora tali disposizioni siano ancora in vigore. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (4). È inoltre opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione (5), in quanto entrambe le voci del suo allegato devono essere soppresse a seguito del ritiro dal mercato del beta-carotene da utilizzare per i canarini, come previsto dall’allegato I, capo I.A, parte 2, e dell’autorizzazione della cantaxantina da utilizzare per gli uccelli ornamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 della Commissione (6). A seguito dell’autorizzazione della cantaxantina a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 e del ritiro dal mercato di tale additivo per le specie e gli impieghi non autorizzati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione (7), è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione (8) che fissava i limiti massimi di residui per la cantaxantina.
(6)Per quanto riguarda gli additivi per mangimi la cui autorizzazione non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le parti interessate possano esaurire le scorte esistenti degli additivi in questione o delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tali additivi, tenendo conto della data di scadenza di determinati mangimi contenenti gli additivi in questione.
(7)Il ritiro dal mercato dei prodotti che figurano nell’allegato I non impedisce che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(8)Per diverse sostanze, microrganismi e preparati (denominati «prodotti») non è certo se si tratti di additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale incertezza può derivare dal fatto che determinati prodotti figurano sia nel registro sia nel registro degli additivi per mangimi di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sia nel catalogo delle materie prime per mangimi istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L’incertezza può anche derivare da vari dubbi o quesiti espressi dalle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali o dagli operatori economici in merito alla classificazione di determinati prodotti, tenendo conto in particolare degli orientamenti stabiliti nella raccomandazione 2011/25/UE della Commissione (10).
(9)Tale incertezza sul fatto che determinati prodotti abbiano o meno lo status di additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 può compromettere la commercializzazione dei prodotti per mangimi in tutta l’Unione, in quanto la distinzione tra additivi per mangimi e altri prodotti per mangimi incide sulle condizioni della loro immissione sul mercato, a seconda della legislazione applicabile.
(10)Al fine di dissipare l’incertezza sul fatto che determinati prodotti abbiano o meno lo status di additivi per mangimi è opportuno adottare misure adeguate, a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, che chiariscano tale status. Dette misure garantirebbero un trattamento coerente dei prodotti interessati e agevolerebbero il lavoro delle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali, nel contempo aiutando gli operatori economici interessati di agire in un quadro che garantisca un livello adeguato di certezza del diritto.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.162.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A162%3ATOC
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